Art. 7.

  L'adempimento  degli  obblighi  stabiliti dalla presente legge deve
essere     comprovato     da    apposito    certificato    rilasciato
dall'assicuratore,  da cui risulti il periodo di assicurazione per il
quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
  L'assicuratore e' tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il
periodo  di  tempo  indicato  nel  certificato, salvo quanto disposto
dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
  All'atto    del   rilascio   del   certificato   di   assicurazione
l'assicuratore   consegna   inoltre  all'assicurato  un  contrassegno
recante  la  sua  firma,  il numero della targa di riconoscimento del
veicolo  e  l'indicazione  dell'anno,  mese  e giorno di scadenza del
periodo di assicurazione per cui e valido il certificato.
  Il   contrassegno   deve   essere   applicato   sul   veicolo   cui
l'assicurazione    si   riferisce   negli   stessi   modi   stabiliti
dall'articolo   12   del   testo   unico   delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  per l'applicazione del disco
contrassegno   rilasciato  all'atto  del  pagamento  della  tassa  di
circolazione.
  Il  regolamento  di  esecuzione  stabilira'  le  modalita'  per  il
rilascio  e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del
contrassegno  di cui ai precedenti commi, nonche' le modalita' per il
rilascio   di   duplicati   degli  stessi  in  caso  di  sottrazione,
smarrimento o distruzione.
  Il  conducente  del  veicolo  deve  avere con se' il certificato di
assicurazione  ed  esibirlo,  insieme ai documenti di circolazione, a
richiesta  degli  organi  indicati  nell'articolo  33  della presente
legge.