Art. 8. Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sara' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso. Il regolamento stabilira' le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.