Art. 8.

  Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante importa la
cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda
che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia
reso  valido  per  altro  veicolo o natante di sua proprieta', previo
l'eventuale  conguaglio  del  premio. La garanzia sara' valida per il
nuovo  veicolo  o  natante  dalla  data  del rilascio del certificato
relativo al veicolo o natante stesso.
  Il regolamento stabilira' le norme di attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.