Art. 9.

  Per  l'adempimento  dell'obbligo di assicurazione il contratto deve
essere  stipulato  per  somme  non inferiori a quelle stabilite nella
tabella A allegata alla presente legge.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanarsi  su
proposta  del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
potranno, quando se ne ravvisi la necessita', essere variate le somme
di   cui  alla  predetta  tabella  A  allegata,  tenuto  conto  delle
risultanze   dell'assicurazione   obbligatoria,  nonche'  dell'indice
generale dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti
dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.