Art. 12. 
 
  I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per  Decreto
del Ministro cui spetta, o di pubblici Ufficiali da lui delegati,  ed
il Decreto sia stato registrato alla Corte dei conti. 
 
  Quando si tratti di oggetti che o per la  loro  natura,  o  per  il
luogo  in  cui  si  fa  la  vendita,  debbano  essere  immediatamente
consegnati  all'acquirente,  il  contratto  sara'  approvato  e  reso
eseguibile da chi presiede all'asta. Pero' questa facolta'  non  puo'
essere data che dopo di aver sentito il  Consiglio  di  Stato  e  con
Decreto Ministeriale registrato  alla  Corte  dei  conti.  Copia  del
contratto sara' unita  a'  documenti  giustificativi  dell'entrata  o
della spesa che ne derivi.