Art. 13. 
 
  Le  alienazioni  dei  beni  immobili  dello  Stato  devono   essere
autorizzate per Legge speciale. 
 
  Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato  e
per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del  Regno,
le alienazioni  e  permute  dei  beni  acquistati  all'asta  pubblica
nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione  per  la
esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte  del
Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque,  fermo  il
disposto delle Leggi vigenti e la alienazione delle strade  nazionali
abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. 
 
  L'alienazione delle navi  dello  Stato  dovra'  essere  autorizzata
nella Legge del bilancio o per Legge speciale.