Art. 14. Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.