Art. 14. 
 
  Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il
parere del Consiglio di  Stato,  sorge  la  necessita'  di  arrecarvi
mutamenti  che  ne  facciano  crescere  l'ammontare  oltre  i  limiti
indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento  finale,
dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di  Stato  per  il
suo parere.