Art. 16. 
 
  I servizi che per loro  natura  debbono  farsi  ad  economia,  sono
determinati e retti da speciali  Regolamenti  approvati  con  Decreto
Reale, previo parere del Consiglio di Stato. 
 
  Nei casi straordinari non preveduti dai Regolamenti, se la spesa da
farsi ad economia superi le lire 4,000, e' necessario il  parere  del
Consiglio di Stato. 
 
  Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4,000, ed
il fatto provi che la somma non basti,  dovra'  procedersi  nel  modo
determinato dall'articolo 14.