Art. 2. 
 
  A cura del Ministro delle Finanze  sara'  formato  l'inventario  di
tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo  quelli
destinati in servizio  governativo  dagli  altri,  ed  indicando  gli
elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore. 
 
  Ciascun Ministro fara' compilare l'inventario dei mobili, materiali
e mobilio di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869. 
 
  Il Regolamento determinera' le norme per la formazione specifica  e
la conservazione dei detti inventari.