Art. 2. A cura del Ministro delle Finanze sara' formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore. Ciascun Ministro fara' compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869. Il Regolamento determinera' le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.