Art. 4. 
 
  Si possono stipulare contratti a partiti  privati  senza  la  forma
d'incanti: 
 
    1° Per l'acquisto di cose, la  cui  produzione  e'  garantita  da
privativa  industriale,  o  per  la  cui  natura  non  e'   possibile
promuovere il concorso di pubbliche offerte; 
 
    2° Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori,
quando una evidente urgenza prodotta da circostanze  imprevedute  non
permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e
delle regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza
dello Stato; 
 
    3° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura  loro
e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere  acquistate
nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori; 
 
    4°  Per  prodotti  d'arte,  macchine,  strumenti  e   lavori   di
precisione,  l'esecuzione  dei  quali  deve  commettersi  ad  artisti
speciali; 
 
    5°  Per  l'affitto  di  locali  ad  uso  di  abitazione  e   loro
dipendenze,  quando  per  ragioni  speciali   non   sia   conveniente
sperimentare l'incanto; 
 
    6° Quando l'asta  sia  andata  deserta  o  non  siansi  raggiunte
offerte al limite fissato dal  Governo,  nel  qual  caso  pero',  nel
contratto a trattativa privata, non si potranno  variare,  se  non  a
tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che
erano stabiliti nell'incanto.