Art. 5. 
 
  Si  possono   pure   stipulare   contratti   a   partiti   privati,
concorrendovi pero' speciali ed eccezionali circostanze per  omettere
la forma degli incanti: 
 
    1° Quando si tratti di spesa che non superi lire  10,000,  ovvero
di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non  resti
obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non  vi
sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti  qui
stabiliti; 
 
    2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso,  e  di  derrate,
quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta  qui  pure  la
avvertenza soggiunta al n. 4; 
 
    3° Per l'affitto di fondi rustici,  fabbricati,  ponti  ed  altri
beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata  in  somma  non
maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non  ecceda  i  sei
anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con  altro
contratto per una somma  e  tempo  che,  uniti  a  quelli  del  nuovo
contratto, non eccedano i limiti qui determinati; 
 
    4° Per l'acquisto di cavalli di rimonta; 
 
    5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare; 
 
    6° Per coltivazioni o  fabbricazioni  o  forniture  a  titolo  di
sperimento; 
 
    7° Per le forniture  occorrenti  al  mantenimento  dei  detenuti,
quando sieno commesse a Stabilimenti di Opere pie, o  per  lavori  da
darsi ai detti detenuti.