Art. 6. Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.