Art. 6. 
 
  Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni si debba
stabilire che il fornitore tenga sempre a  disposizione  del  Governo
una data quantita' della materia da  somministrare,  ovvero  abbia  i
mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere  chiamati
agli incanti soltanto coloro, i quali,  dopo  avvisi  pubblicati  tre
volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere  i
requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.