Art. 9. 
 
  Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il  parere,  i
progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici  incanti,  quando
superino lire 40,000, e  quelli  dei  contratti  da  stipularsi  dopo
trattative private, quando superino la somma di lire 8,000. 
 
  Il Consiglio di Stato dara' il suo parere tanto  sulla  regolarita'
del progetto di contratto, quanto sulla  convenienza  amministrativa,
al quale uopo dai Ministeri  gli  saranno  forniti  i  documenti,  le
giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti. 
 
  Il parere  del  Consiglio  di  Stato  sara'  sempre  dai  Ministeri
trasmesso alla Corte dei conti a corredo del Decreto di  approvazione
del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.