Art. 3.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Organizzazione  nazionale  per  la  sicurezza », il complesso
costituito  dagli  uffici e da qualunque altra unita' amministrativa,
organizzativa,    produttiva    o    di   servizio   della   pubblica
amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione
od   organismo   legittimati   alla   trattazione   di   informazioni
classificate  ovvero  coperte  da  segreto  di  Stato, finalizzato ad
assicurare  modalita'  di  trattazione uniformi e sicure e protezione
ininterrotta   alle   informazioni,   ai  documenti  e  ai  materiali
classificati;
    b) «Autorita'  nazionale  per  la sicurezza» (ANS), il Presidente
del  Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per
l'esercizio  dei  compiti e delle funzioni in materia di protezione e
tutela   delle   informazioni,   dei   documenti   e   dei  materiali
classificati;
    c)    «Ufficio  centrale  per  la  sicurezza»  (UCSi),  l'Ufficio
istituito   nell'ambito   della   Segreteria  generale  del  Comitato
esecutivo  per  i  servizi  di  informazione  e  di  sicurezza,  alle
dipendenze   dell'Autorita'   nazionale  per  la  sicurezza  per  gli
adempimenti concernenti la tutela delle informazioni, dei documenti e
del materiale classificato;
    d) «Organo  centrale  di  sicurezza», il complesso costituito dal
Funzionario/Ufficiale   alla   sicurezza,  dal  Funzionario/Ufficiale
COMSEC,   dal   Funzionario/Ufficiale   alla   sicurezza   EAD,   dal
Funzionario/Ufficiale   preposto   al   servizio  di  sorveglianza  e
controllo   delle   infrastrutture   (sicurezza   fisica),  dal  Capo
dell'Organo  principale di sicurezza e dallo stesso Organo principale
di  sicurezza.  Sono  fatte  salve  eventuali, diverse determinazioni
legislative o regolamentari in materia;
    e) «Organo  principale  di  sicurezza», l'unita' amministrativa -
facente  parte  integrante  di  un  Organo  centrale  di  sicurezza -
responsabile  della  gestione  dei documenti classificati originati e
ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;
    f) «Organo  esecutivo  di  sicurezza»,  l'unita' amministrativa -
istituita  a  livello  centrale  e  periferico  di un ente pubblico e
funzionalmente  dipendente  dall'Organo  principale  di  sicurezza  -
responsabile  della  gestione  dei documenti classificati originati e
ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;
    g) «Funzionario/Ufficiale        alla        sicurezza»,       il
Funzionario/Ufficiale,  di  elevato  livello  gerarchico, al quale la
massima  autorita'  dell'ente  di  appartenenza e, per le imprese, il
rappresentante  legale,  delega  il compito di dirigere, coordinare e
controllare  tutte  le  attivita'  che  riguardano la protezione e la
tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati
nell'ambito  dell'intero  Ministero, Forza armata, ente o impresa. In
mancanza  di  tale  delega,  i  compiti  di cui sopra sono esercitati
direttamente  dalla massima autorita' di una amministrazione pubblica
e, per le imprese, dal rappresentante legale;
    h) «Funzionario/Ufficiale  COMSEC»,  il  Funzionario/Ufficiale al
quale  e'  attribuito  il  compito  di  sovrintendere,  coordinare  e
controllare,  nell'ambito dell'intero Ministero, Forza armata, ente o
impresa  di  appartenenza,  tutte  le  attivita'  che  riguardano  la
sicurezza   delle   comunicazioni   (COMSEC),  compresa  la  corretta
applicazione delle disposizioni che disciplinano la materia;
    i) «Funzionario/Ufficiale     alla     sicurezza     EAD»,     il
Funzionario/Ufficiale   al   quale   e'   attribuito  il  compito  di
sovrintendere,  coordinare  e  controllare,  nell'ambito  dell'intero
Ministero,  Forza  armata,  ente  o impresa di appartenenza, tutte le
attivita' che riguardano la sicurezza delle informazioni classificate
trattate  con  sistemi  EAD,  compresa  la  corretta  applicazione  e
l'integrazione   di   tutti   gli  aspetti  della  sicurezza  fisica,
personale,  delle  procedure e tecnica dei sistemi per l'elaborazione
automatica dei dati (EAD);
    l) «Funzionario/Ufficiale  preposto al servizio di sorveglianza e
controllo     delle    infrastrutture    (sicurezza    fisica)»    il
Funzionario/Ufficiale   al   quale   e'   attribuito  il  compito  di
sovrintendere,  coordinare  e  controllare,  nell'ambito  dell'intero
Ministero,  ente  o  impresa  di appartenenza, tutte le attivita' che
riguardano  la sorveglianza e la sicurezza fisica del Ministero, ente
o impresa di appartenenza;
    m) «Funzionario/Ufficiale di controllo», il Funzionario/Ufficiale
al  quale il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza del Ministero, ente
o  impresa di appartenenza attribuisce l'incarico di Capo dell'Organo
principale  o  esecutivo di sicurezza responsabile della protezione e
della  tutela  delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei materiali
classificati  ricadenti  sotto la diretta responsabilita' dell'Organo
in questione;
    n) «COMSEC»   (sicurezza   delle   comunicazioni),   il  termine,
derivante  dalle  parole  inglesi  «communication»  e «security», che
indica  la protezione risultante dall'applicazione alle comunicazioni
di  misure  di sicurezza crittografica, delle trasmissioni, contro le
emanazioni  compromettenti,  fisica  e  del  personale,  al  fine  di
impedire   che  persone  non  autorizzate  vengano  a  conoscenza  di
informazioni    classificate,   nonche'   per   garantire   la   loro
autenticita';
    o) «Sistema  EAD»  (elaborazione automatica dei dati), un insieme
di  apparati (in configurazione isolata o collegati in rete), metodi,
procedure,  aree  e  persone  fisiche,  atto  a svolgere una serie di
funzioni  elaborative  omogenee  (elaborazione  testi, dati, sviluppo
software,    applicazioni    scientifiche,   comando   e   controllo,
comunicazioni, gestione banche dati, ecc.);
    p) «COMPUSEC»  (sicurezza dei sistemi EAD), il termine, derivante
dalle   parole   inglesi  «computer»  e  «security»,  che  indica  la
protezione  derivante dalle misure di sicurezza attuate per prevenire
la  deliberata o involontaria acquisizione, manipolazione, modifica o
perdita  delle  informazioni classificate contenute o elaborate da un
sistema EAD e l'uso non autorizzato del suddetto sistema;
    q) «INFOSEC»   (sicurezza   delle   informazioni),   il  termine,
derivante dalle parole inglesi «information» e «security», che indica
l'applicazione   delle   misure  di  sicurezza  atte  a  tutelare  le
informazioni   classificate   elaborate  e  memorizzate  con  sistemi
informatici e trasmesse con sistemi di comunicazione ed altri sistemi
elettronici;
    r) «TEMPEST»,   il   termine,   derivante  dalle  parole  inglesi
«transient  electro  magnetic  pulse  emanation standard», che indica
quella  particolare  tecnologia  atta  ad eliminare o limitare, entro
valori  non  pericolosi,  le  emanazioni  compromettenti  da parte di
apparati   elettrici   o  elettronici  usati  per  la  trattazione  e
l'elaborazione di informazioni classificate;
    s) «Sicurezza  crittografica»,  componente  della sicurezza delle
comunicazioni  derivante  dalla  disponibilita'  di  sistemi cifranti
tecnicamente sicuri e dal corretto impiego degli stessi;
    t) «Emanazioni    compromettenti»,   emissioni   involontarie   e
sistematiche  di  segnali  elettrici condotti e irradiati da parte di
apparecchiature  elettriche/elettroniche  che  trattano  o  elaborano
informazioni  classificate,  correlabili  alle  informazioni stesse e
che,   qualora  intercettati,  possono  consentire  di  ricavarne  il
contenuto informativo classificato;
    u) «Materiale COMSEC», i documenti, gli ausili, i dispositivi, le
apparecchiature  (compreso  il materiale crittografico), usati per la
sicurezza delle comunicazioni;
    v) «Custode  del  materiale crittografico», il responsabile della
gestione e della custodia del materiale COMSEC e crittografico;
    z) «Agenzia  nazionale  di  distribuzione», la struttura preposta
alla contabilizzazione e distribuzione del materiale COMSEC;
    aa)  «Trattazione  delle informazioni classificate», la gestione,
la  trattazione sotto qualsiasi forma, la protezione fisica e logica,
delle informazioni classificate;
    bb)  «Gestione  dei  documenti  classificati», l'originazione, la
preparazione  dei  plichi,  la  spedizione,  la contabilizzazione, la
diramazione,  la  ricezione,  la  registrazione,  la riproduzione, la
conservazione,  la  custodia,  l'archiviazione,  il  trasporto  e  la
distruzione autorizzata dei documenti classificati;
    cc)  «Informazione  classificata»,  ogni informazione o materiale
come  definiti  alle lettere dd) ed ee), cui sia stata attribuita, da
un'autorita' competente, una classifica di segretezza «SEGRETISSIMO»,
«SEGRETO»,  «Riservatissimo» o «Riservato», con o senza una qualifica
di sicurezza internazionale, ovvero coperta da segreto di Stato;
    dd)   «Documento   classificato»,   l'informazione   classificata
riportata,  per  intero  o  in  parte,  in qualsiasi rappresentazione
comunque formata, sia grafica, fotocinematografica, elettromagnetica,
informatica o di ogni altra specie;
    ee)  «Materiale  classificato», qualsiasi oggetto o componente di
macchinario,  prototipo,  equipaggiamento, arma, sistema elementare o
dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo, prodotto
a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente, finito o
in  corso di lavorazione, compresi i materiali per la sicurezza delle
comunicazioni  (COMSEC)  e  l'elaborazione automatica dei dati (EAD),
coperti da una classifica di segretezza;
    ff) «Informazioni non classificate controllate», informazioni non
classificate  che  richiedono  misure  di  protezione minime e il cui
accesso  e'  consentito  alle  sole  persone  che hanno necessita' di
trattarle   per   motivi   attinenti  al  loro  impiego,  incarico  o
professione;
    gg) «Classifica di segretezza», l'indicazione del livello o grado
di  segretezza  attribuito ad un'informazione, documento o materiale,
con    uno   dei   seguenti   termini:   «SEGRETISSIMO»;   «SEGRETO»;
«Riservatissimo»   o  «Riservato»,  con  o  senza  una  qualifica  di
sicurezza;
    hh)  «Qualifica  di  sicurezza»  o  «qualifica», la sigla o altro
termine  convenzionale  (es.  NATO, UEO, UE, ecc.), che attribuita ad
un'informazione,   classificata  e  non,  determina  l'Organizzazione
internazionale  o  comunitaria  di  appartenenza  della  stessa  e il
relativo ambito di circolazione;
    ii) «Riduzione della classifica di segretezza», l'attribuzione ad
un'informazione  classificata  di  una  classifica  di  segretezza di
livello inferiore alla precedente;
    ll)  «Declassifica»,  l'abolizione della classifica di segretezza
ad un'informazione classificata;
    mm)  «Dequalifica»,  l'abolizione della qualifica di sicurezza ad
un'informazione classificata o non classificata;
    nn)  «Necessita'  di  conoscere»,  il  principio in base al quale
l'accesso  alle informazioni classificate e' consentito soltanto alle
persone  che,  a  prescindere  dal  NOS  individuale  e  dal  livello
gerarchico  o  funzionale, hanno necessita' di conoscerle in funzione
del proprio incarico;
    oo)   «Nulla   osta  di  sicurezza  temporaneo»  o  «Abilitazione
temporanea»,  la  determinazione che autorizza il Ministero, l'ente o
l'impresa  richiedente  ad  avvalersi di una persona in attivita' che
comportano,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  la  trattazione di
informazioni classificate;
    pp)   «Nulla   osta   di   sicurezza»  -  in  seguito  NOS  -  la
determinazione   che  autorizza  il  Ministero,  l'ente  o  l'impresa
richiedente  ad  avvalersi di una persona in attivita' che comportano
la    trattazione    di    informazioni    classificate   a   livello
«Riservatissimo» o superiore;
    qq)  «Violazione  della  sicurezza»,  la conseguenza di azioni od
omissioni  contrarie  ad  una disposizione in materia di protezione e
tutela  delle  informazioni  classificate,  che  potrebbero mettere a
repentaglio o compromettere le informazioni stesse;
    rr)  «Compromissione di informazioni classificate», la conoscenza
di  informazioni classificate da parte di una persona non autorizzata
ovvero  non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non
abbia  la  necessita'  di  conoscerle, oppure quando e' probabile che
anche una delle suddette circostanze si sia verificata;
    ss)   «Lista   di   accesso»,   la   lista   con   la   quale  il
Funzionario/Ufficiale  alla  sicurezza  predetermina,  sulla base del
principio della «Necessita' di conoscere», quali - tra le persone del
proprio Ministero, ente o impresa gia' adeguatamente abilitate - sono
autorizzate    d'ufficio    a    trattare   informazioni   nazionali,
internazionali  e comunitarie classificate «SEGRETISSIMO» e «SEGRETO»
nonche' quelle qualificate ATOMAL;
    tt)    «Autorizzazione   all'accesso   cifra»,   la   particolare
autorizzazione  rilasciata  dalla  competente  Autorita'  COMSEC  per
l'accesso alle informazioni classificate COMSEC;
    uu)  «Abilitazione  preventiva»,  la  determinazione che consente
all'impresa di partecipare a gare classificate in ambito nazionale ed
internazionale ovvero a trattative per l'esecuzione di studi o lavori
classificati;
    vv)  «Nulla osta di sicurezza complessivo», la determinazione che
consente  all'impresa  aggiudicataria o affidataria della commessa di
condurre  lavori,  esperienze,  studi e progettazioni classificati in
ambito nazionale ed internazionale;
    zz)  «Abilitazione  COMSEC»,  la  determinazione che autorizza il
Ministero,  l'ente  o  l'impresa  alla  trattazione  di  informazioni
COMSEC;
    aaa)  «Omologazione  EAD»,  la  determinazione  che  autorizza il
Ministero,  l'ente  o  l'impresa  alla  trattazione  di  informazioni
classificate con un sistema EAD;
    bbb)  «Impresa»,  la  ditta  individuale, la societa', la persona
giuridica  di  diritto  privato,  l'ente  privato,  l'associazione  o
l'organismo interessati alla trattazione di informazioni classificate
nel settore della sicurezza industriale;
    ccc)  «Istruzione  alla  sicurezza»,  l'attivita',  espletata dal
Funzionario/Ufficiale   alla   sicurezza   o,   in   sua   vece,  dal
Funzionario/Ufficiale  di  controllo  o  da  altra persona designata,
finalizzata  a far conoscere al personale del proprio Ministero, ente
o   impresa,   legittimato   alla   trattazione   delle  informazioni
classificate, le disposizioni che regolano la materia.