Art. 1.
                      Oggetto della disciplina
    1.  Il presente regolamento, in attuazione del disposto dell'art.
18  del  vigente regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica (nel seguito INAF), in conformita' al decreto legislativo
10 febbraio  2005 n. 30 e alla legge n. 633/1941, disciplina tutte le
invenzioni industriali, i modelli di utilita', e ogni altra soluzione
inventiva  di  problemi  tecnici,  che  possono formare oggetto di un
brevetto industriale, nonche' le opere d'ingegno, conseguite da uno o
piu'  soggetti,  tra  quelli  individuati nel successivo comma 2, nel
corso  dell'attivita'  svolta  all'interno  dell'INAF,  e  rientrante
nell'ambito dell'attivita' istituzionale cui il suddetto personale e'
adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.
    2.  Il  presente  regolamento si applica al personale di ricerca,
tecnologo,  tecnico  e amministrativo che presta la propria attivita'
lavorativa presso l'INAF:
      a) con  contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno
o a tempo parziale;
      b) con   contratto   di  lavoro  a  tempo  determinato  per  la
realizzazione  di  particolari  progetti  a  tempo  pieno  o  a tempo
parziale;
      c) attraverso  forme contrattuali di lavoro flessibile previste
nell'ambito  della  pubblica  amministrazione  ed anche sulla base di
programmi di formazione e di inserimento nelle attivita' dell'INAF;
      d) a seguito di procedure di trasferimento.
    3. Il  presente  regolamento  si  applica  altresi'  al personale
associato,  ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento  del  personale
dell'INAF,  e  ai  soggetti  titolari di assegni di ricerca, borse di
studio e ogni altra forma di collaborazione affine alle precedenti.