Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di intervento

  1.   Le   norme  del  presente  titolo,  adottate  ai  sensi  degli
articoli 3,  11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con  particolare riferimento alle materie di competenza statale della
tutela   della   concorrenza,   dell'ordinamento   civile   e   della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il
territorio   nazionale,  recano  misure  necessarie  ed  urgenti  per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni    e    dei   pareri   della   Commissione   europea,
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e delle
Autorita'  di  regolazione  e  vigilanza  di  settore,  in  relazione
all'improcrastinabile  esigenza  di  rafforzare la liberta' di scelta
del  cittadino  consumatore  e  la  promozione  di assetti di mercato
maggiormente  concorrenziali,  anche  al fine di favorire il rilancio
dell'economia  e  dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
((  1-bis.  Le  disposizioni  di cui al presente decreto si applicano
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 11, 41 e 117
          della Costituzione:
              «Art.  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
              E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
          liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il
          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.».
              «Art.  11.  - L'Italia ripudia la guerra come strumento
          di  offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
          risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
          condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
          di  sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
          pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
          organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
              «Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
              Non  puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale
          o  in  modo  da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
          alla dignita' umana.
              La  legge determina i programmi e i controlli opportuni
          perche'  l'attivita'  economica  pubblica  e  privata possa
          essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 43, 49, 81, 82 e
          86   del   trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
          n. C 325 del 24 dicembre 2002:
              «Art.  43. - Nel quadro delle disposizioni che seguono,
          le  restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini
          di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
          vengono  vietate.  Tale  divieto  si  estende altresi' alle
          restrizioni  relative all'apertura di agenzie, succursali o
          filiali,  da  parte  dei  cittadini  di  uno  Stato  membro
          stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
              La  liberta'  di  stabilimento  importa  l'accesso alle
          attivita'  non  salariate  e  al loro esercizio, nonche' la
          costituzione  e  la gestione di imprese e in particolare di
          societa'   ai  sensi  dell'art.  48,  secondo  comma,  alle
          condizioni   definite   dalla  legislazione  del  paese  di
          stabilimento  nei  confronti  dei  propri  cittadini, fatte
          salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.».
              «Art.  49. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le
          restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno
          della  Comunita'  sono  vietate nei confronti dei cittadini
          degli  Stati  membri  stabiliti in un paese della Comunita'
          che non sia quello del destinatario della prestazione.
              Il  Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
          proposta  della  Commissione,  puo'  estendere il beneficio
          delle  disposizioni  del  presente  capo  ai  prestatori di
          servizi,   cittadini   di   un   paese  terzo  e  stabiliti
          all'interno della Comunita'.».
              «Art.  81. - Sono incompatibili con il mercato comune e
          vietati  tutti  gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
          di  associazioni  di imprese e tutte le pratiche concordate
          che  possano  pregiudicare  il commercio tra Stati membri e
          che   abbiano  per  oggetto  e  per  effetto  di  impedire,
          restringere   o   falsare   il   gioco   della  concorrenza
          all'interno  del  mercato  comune  ed in particolare quelli
          consistenti nel:
                a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
          d'acquisto   o   di  vendita  ovvero  altre  condizioni  di
          transazione;
                b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
          lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
                c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
          approvvigionamento;
                d) applicare,  nei rapporti commerciali con gli altri
          contraenti,    condizioni    dissimili    per   prestazioni
          equivalenti,  cosi'  da  determinare  per questi ultimi uno
          svantaggio nella concorrenza;
                e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
          gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
          dei contratti stessi.
              2.  Gli  accordi  o  decisioni,  vietati  in virtu' del
          presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
              3.  Tuttavia,  le  disposizioni del paragrafo 1 possono
          essere dichiarate inapplicabili:
              -  a  qualsiasi  accordo  o  categoria  di  accordi fra
          imprese,  a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
          associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o
          categoria  di  pratiche  concordate  che  contribuiscano  a
          migliorare  la produzione o la distribuzione dei prodotti o
          a   promuovere   il  progresso  tecnico  o  economico,  pur
          riservando  agli  utilizzatori una congrua parte dell'utile
          che ne deriva, ed evitando di:
                a)  imporre  alle imprese interessate restrizioni che
          non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
                b) dare  a  tali imprese la possibilita' di eliminare
          la  concorrenza  per  una parte sostanziale dei prodotti di
          cui trattasi.».
              «Art.  82.  -  E' incompatibile con il mercato comune e
          vietato,  nella  misura in cui possa essere pregiudizievole
          al  commercio  tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
          parte  di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
          mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
              Tali    pratiche    abusive   possono   consistere   in
          particolare:
                nell'imporre  direttamente  od  indirettamente prezzi
          d'acquisto,  di  vendita od altre condizioni di transazione
          non eque;
                nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
          tecnico, a danno dei consumatori;
                nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
          contraenti    condizioni    dissimili    per    prestazioni
          equivalenti,  determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno
          svantaggio per la concorrenza;
                nel   subordinare   la   conclusione   di   contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
          gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
          dei contratti stessi.».
              «Art.  86.  -  1.  Gli  Stati  membri  non  emanano ne'
          mantengono,  nei  confronti delle imprese pubbliche e delle
          imprese  cui  riconoscono  diritti  speciali  o  esclusivi,
          alcuna  misura  contraria alle norme del presente trattato,
          specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
          a 89 inclusi.
              2.  Le  imprese incaricate della gestione di servizi di
          interesse   economico   generale   o  aventi  carattere  di
          monopolio  fiscale  sono sottoposte alle norme del presente
          trattato,  e in particolare alle regole di concorrenza, nei
          limiti  in  cui  l'applicazione  di  tali  norme  non  osti
          all'adempimento,  in  linea  di  diritto  e di fatto, della
          specifica  missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
          non  deve  essere  compromesso  in  misura  contraria  agli
          interessi della Comunita'.
              3.   La   Commissione  vigila  sull'applicazione  delle
          disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
          agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».