Art. 10.
         Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

((  1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
    «Art.    118.    -   (Modifica   unilaterale   delle   condizioni
contrattuali).  - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta'  di  modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni  di  contratto qualora sussista un giustificato motivo nel
rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile.
  2.  Qualunque  modifica  unilaterale  delle condizioni contrattuali
deve  essere  comunicata  espressamente  al cliente secondo modalita'
contenenti  in  modo  evidenziato  la  formula: «Proposta di modifica
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in
forma  scritta  o  mediante  altro  supporto durevole preventivamente
accettato  dal  cliente.  La  modifica  si  intende  approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
In  tal  caso,  in  sede  di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
  3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state
osservate  le  prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
  4.  Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di
politica  monetaria  riguardano  contestualmente sia i tassi debitori
che  quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare
pregiudizio al cliente».
  2.  In  ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facolta'  di  recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di
chiusura. ))
 
          Riferimenti normativi:

              Il  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,
          concernente  «testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.