Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
(( 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita'
contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare
pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di
chiusura. ))
Riferimenti normativi:
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.