Art. 10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (( 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente». 2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura. ))
Riferimenti normativi: Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.