Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle ((
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.))
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del ((
regolamento di cui )) al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (( 21 febbraio 1990, n. 300, e
successive modificazioni, )) non possono far parte gli iscritti al
ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dalle (( camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi
commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie
aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 6 della legge 25 agosto 1991, n.
287, concernente «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n.
206:
«Art. 6 (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione
superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione
composta:
a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) da un funzionario delegato dal questore;
c) dal direttore dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un
funzionario dallo stesso delegato;
d) da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) da un rappresentante designato dall'azienda di
promozione turistica, ove esista;
f) da tre esperti nel settore della somministrazione
di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
g) da un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
h) da un rappresentante designato dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal
consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a
diecimila abitanti e' istituita un'unica commissione per
ciascuna provincia, composta:
a) dal presidente della giunta provinciale o da un
suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal
presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che
la presiede;
b) dal sindaco del comune di volta in volta
interessato o da un suo delegato;
c) da un funzionario delegato dal prefetto;
d) da un funzionario delegato dal questore;
e) dal direttore dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un
funzionario dallo stesso delegato;
f) da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) da tre esperti nel settore della somministrazione
di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
h) da un rappresentante designato dalle aziende di
promozione turistica della provincia;
i) da un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
l) da un rappresentante designato dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal
presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione
Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in
carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza,
il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il
presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione
Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la
commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte
designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data
di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta
provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il
presidente della giunta regionale, procedono comunque alla
nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del
presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini
del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole
qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla
richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la
commissione medesima si sia espressa in merito.».
- Si riportano gli articoli 4 e 7 della legge
3 febbraio 1989, n. 39, relativa a «Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33:
«Art. 4. - 1. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione
centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in
mediazione e per la definizione delle materie e delle
modalita' degli esami di cui all'art. 2.
2. La commissione centrale e' nominata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con
l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato dalla
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e
giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle
organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale,
del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le
persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di
categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti
merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri
svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono
essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un
vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate
da un funzionario del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione
e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri
stabiliti per la nomina dei membri effettivi.».
«Art. 7. - 1. Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituita una
commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica
quattro armi. Essa e' composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli
industriali e uno dei commercianti, designati
rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e
scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore
rappresentativita';
c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in
mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei
membri supplenti per lo stesso numero e le medesime
categorie.
3. La commissione nomina al suo interno il presidente
ed un vicepresidente.
4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la
commissione e' integrata dalla giunta camerale con le
stesse modalita' previste per la costituzione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono
esercitate dal segretario generale della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un
funzionario da lui designato in servizio presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita'
giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in
modo discontinuo, la professione di mediatore.
7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono
a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale
21 febbraio 1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione
delle materie e delle modalita' degli esami prescritti per
l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1990, n.
249, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3,
lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in
prove scritte ed in una prova orale.
2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli
agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione
per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste
in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova
orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno
sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi
in ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che
abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella
prova orale.
3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli
agenti merceologici consta di una prova scritta e di una
prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano
ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette
decimi. L'esame e' superato dai candidati che abbiano
ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova
orale.
4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la
capacita' professionale dell'aspirante all'iscrizione nel
ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede
una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di
esame dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
5. La commissione giudicatrice e' presieduta dal
segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed e' composta da altri quattro
membri, due dei quali docenti di scuola secondaria
superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di
esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della
commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le
funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla
settima, designato dal segretario generale.
6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente
della camera di commercio puo' integrare la composizione
della commissione giudicatrice, su proposta della
commissione stessa, con la nomina di un esperto per
ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto
e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami
relativi al ramo di mediazione di sua competenza.».
- Il testo degli articoli 4 e 8 della legge 3
maggio1985, n. 204, concernente «Disciplina dell'attivita'
di agente e rappresentante di commercio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, e' il seguente:
«Art. 4. - Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituita una
commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica
quattro anni. Essa e' composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e
rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su
designazione delle organizzazioni sindacali di categoria
piu' rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni
provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato firmatarie degli accordi economici
collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o
comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto
sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie
stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
La commissione cosi' costituita nomina al suo interno
il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro la
commissione viene integrata dalla giunta camerale con le
stesse modalita' della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale e'
addetto un funzionario in servizio presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
«Art. 8. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituita una commissione
centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni
delle commissioni provinciali.
La commissione centrale e' nominata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dura in carica quattro anni; essa e' composta:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che la presiede;
b) da un rappresentante del Ministero del commercio
con l'estero;
c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o
da un suo delegato;
d) da sette membri scelti fra gli agenti e
rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo
professionale provinciale, su designazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale;
e) da un rappresentante delle organizzazioni
nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti
e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle piu'
rappresentative, scelto sulla base delle designazioni
effettuate dalle stesse organizzazioni.
Nel medesimo decreto e con le medesime modalita' si
provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.
Alla segreteria della commissione centrale e' addetto
il personale in servizio presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».