Art. 11.
   Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

  1.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge  25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
  2.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente  dal  Ministero  dello  sviluppo economico e dalle ((
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.))
  3.  Della  commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del ((
regolamento  di  cui  ))  al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato  ((  21 febbraio  1990,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  ))  non possono far parte gli iscritti al
ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
   4.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della  legge  3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente  dalle (( camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi
commerciali  non  possono  far  parte  i  rappresentanti di categorie
aventi   interesse   diretto   nella  specifica  materia  oggetto  di
rilevazione.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  l'art.  6 della legge 25 agosto 1991, n.
          287,    concernente    «Aggiornamento    della    normativa
          sull'insediamento  e sull'attivita' dei pubblici esercizi»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 3 settembre 1991, n.
          206:
              «Art.  6 (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione
          superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione
          composta:
                a) dal   sindaco,  o  da  un  suo  delegato,  che  la
          presiede;
                b) da un funzionario delegato dal questore;
                c) dal     direttore     dell'ufficio     provinciale
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato o da un
          funzionario dallo stesso delegato;
                d) da     due    rappresentanti    designati    dalle
          organizzazioni  del  commercio,  del  turismo e dei servizi
          maggiormente rappresentative a livello provinciale;
                e) da  un  rappresentante  designato  dall'azienda di
          promozione turistica, ove esista;
                f) da  tre esperti nel settore della somministrazione
          di  alimenti  e  di bevande, designati dalle organizzazioni
          nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
                g) da     un     rappresentante    designato    dalle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  del  settore
          maggiormente rappresentative a livello provinciale;
                h) da  un rappresentante designato dalle associazioni
          dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
          a livello nazionale.
              2.  La  commissione  di  cui al comma 1 e' nominata dal
          consiglio  comunale  entro  novanta  giorni  dalla  data di
          entrata in vigore della presente legge.
              3.  Per  i  comuni  con  popolazione  non  superiore  a
          diecimila  abitanti  e'  istituita un'unica commissione per
          ciascuna provincia, composta:
                a) dal  presidente  della  giunta provinciale o da un
          suo  delegato  ovvero,  per  la  regione Valle d'Aosta, dal
          presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che
          la presiede;
                b) dal   sindaco   del   comune  di  volta  in  volta
          interessato o da un suo delegato;
                c) da un funzionario delegato dal prefetto;
                d) da un funzionario delegato dal questore;
                e) dal     direttore     dell'ufficio     provinciale
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, o da un
          funzionario dallo stesso delegato;
                f) da     due    rappresentanti    designati    dalle
          organizzazioni  del  commercio,  del  turismo e dei servizi
          maggiormente rappresentative a livello provinciale;
                g) da  tre esperti nel settore della somministrazione
          di  alimenti  e  di  bevande designati dalle organizzazioni
          nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
                h) da  un  rappresentante  designato dalle aziende di
          promozione turistica della provincia;
                i) da     un     rappresentante    designato    dalle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  del  settore
          maggiormente rappresentative a livello provinciale;
                l) da  un rappresentante designato dalle associazioni
          dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
          a livello nazionale.
              4.  La  commissione  di  cui al comma 3 e' nominata dal
          presidente  della giunta provinciale ovvero, per la regione
          Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge.
              5.  Le  commissioni  di  cui  ai  commi 1 e 3 durano in
          carica  quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza,
          il  sindaco  per  la  commissione  di  cui  al comma 1 e il
          presidente  della giunta provinciale ovvero, per la regione
          Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la
          commissione  di  cui  al  comma 3, richiedono le prescritte
          designazioni;  qualora queste non siano pervenute alla data
          di  scadenza,  il  sindaco  e  il  presidente  della giunta
          provinciale  ovvero,  per  la  regione  Valle  d'Aosta,  il
          presidente  della giunta regionale, procedono comunque alla
          nomina delle commissioni.
              6.  Il  parere  della commissione di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini
          del  rilascio  dell'autorizzazione,  si  intende favorevole
          qualora   siano   trascorsi   quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta  di  parere  da  parte  del sindaco, senza che la
          commissione medesima si sia espressa in merito.».
              - Si   riportano   gli   articoli 4  e  7  della  legge
          3 febbraio   1989,   n.   39,   relativa  a  «Modifiche  ed
          integrazioni  alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
          la  disciplina  della professione di mediatore», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33:
              «Art.  4.  - 1. Presso il Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e' istituita la commissione
          centrale  per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in
          mediazione  e  per  la  definizione  delle  materie e delle
          modalita' degli esami di cui all'art. 2.
              2.  La commissione centrale e' nominata con decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          ed e' composta da:
                a) un  rappresentante  del  Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
                b) un  rappresentante del Ministero del commercio con
          l'estero;
                c) un  rappresentante  delle regioni, designato dalla
          commissione  interregionale  di cui all'art. 13 della legge
          16 maggio 1970, n. 281;
                d) un   rappresentante  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia;
                e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste;
                f) un   rappresentante   del   Ministero  dei  lavori
          pubblici;
                g) tre   membri   designati   rispettivamente   dalle
          organizzazioni  piu'  rappresentative, a livello nazionale,
          del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
                h) un   rappresentante  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione
          italiana  delle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura;
                i) sette  rappresentanti  dei mediatori scelti tra le
          persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di
          categoria,  per  i  mediatori  immobiliari e per gli agenti
          merceologici.
              3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri
          svolgono  il  loro  incarico  in  forma  gratuita e possono
          essere riconfermati.
              4.   La   commissione   nomina   al   suo   interno  un
          vicepresidente;  le  funzioni di segretario sono esercitate
          da   un   funzionario  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato.
              5.  Per  ciascun componente effettivo della commissione
          e'  nominato  un  membro  supplente  con gli stessi criteri
          stabiliti per la nomina dei membri effettivi.».
              «Art.  7.  -  1.  Presso  ciascuna camera di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  e'  istituita  una
          commissione  che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
          tenuta   del  medesimo.  La  commissione  e'  nominata  con
          deliberazione  della  giunta  camerale  e  dura  in  carica
          quattro armi. Essa e' composta:
                a) da un membro della giunta camerale;
                b) da  un rappresentante degli agricoltori, uno degli
          industriali    e    uno    dei    commercianti,   designati
          rispettivamente  dalle organizzazioni a livello nazionale e
          scelti  dalla  giunta  camerale  sulla  base della maggiore
          rappresentativita';
                c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in
          mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu'
          rappresentative a livello nazionale.
              2.  Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei
          membri  supplenti  per  lo  stesso  numero  e  le  medesime
          categorie.
              3.  La  commissione nomina al suo interno il presidente
          ed un vicepresidente.
              4.  In  caso  di  morte o di decadenza di un membro, la
          commissione  e'  integrata  dalla  giunta  camerale  con le
          stesse modalita' previste per la costituzione.
              5.  Le  funzioni  di  segretario della commissione sono
          esercitate   dal   segretario   generale  della  camera  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura o da un
          funzionario  da  lui designato in servizio presso la camera
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
              6.  La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita'
          giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in
          modo discontinuo, la professione di mediatore.
              7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono
          a  carico  del  bilancio  di  ciascuna camera di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.».
              - Il   testo   dell'art.  1  del  decreto  ministeriale
          21 febbraio  1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione
          delle  materie e delle modalita' degli esami prescritti per
          l'iscrizione  a ruolo degli agenti d'affari in mediazione),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1990, n.
          249, e' il seguente:
              «Art.  1.  -  1.  L'esame  di  cui all'art. 2, comma 3,
          lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in
          prove scritte ed in una prova orale.
              2.  L'esame  per  l'iscrizione  nella  sezione  per gli
          agenti  immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione
          per  gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste
          in  due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova
          orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno
          sette  decimi  nelle prove scritte e non meno di sei decimi
          in  ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che
          abbiano  ottenuto  un voto non inferiore a sei decimi nella
          prova orale.
              3.  L'esame  per  l'iscrizione  nella  sezione  per gli
          agenti  merceologici  consta  di una prova scritta e di una
          prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano
          ottenuto  nella prova scritta un voto non inferiore a sette
          decimi.  L'esame  e'  superato  dai  candidati  che abbiano
          ottenuto  un  voto  non  inferiore a sei decimi nella prova
          orale.
              4.  All'esame  diretto  ad  accertare l'attitudine e la
          capacita'  professionale  dell'aspirante all'iscrizione nel
          ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede
          una  commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di
          esame  dal presidente della camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura.
              5.   La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta  dal
          segretario  generale  della camera di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura ed e' composta da altri quattro
          membri,   due   dei  quali  docenti  di  scuola  secondaria
          superiore  nelle  materie  sulle  quali vertono le prove di
          esame  e due agenti scelti tra i componenti effettivi della
          commissione  di  cui  all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le
          funzioni  di  segretario  sono disimpegnate da un impiegato
          della   camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,  con  qualifica  funzionale non inferiore alla
          settima, designato dal segretario generale.
              6.  Per l'espletamento della prova orale, il presidente
          della  camera  di  commercio puo' integrare la composizione
          della   commissione   giudicatrice,   su   proposta   della
          commissione  stessa,  con  la  nomina  di  un  esperto  per
          ciascuno  degli  specifici rami di mediazione. Tale esperto
          e'  chiamato  a  fare parte della commissione per gli esami
          relativi al ramo di mediazione di sua competenza.».
              - Il   testo   degli  articoli 4  e  8  della  legge  3
          maggio1985,  n. 204, concernente «Disciplina dell'attivita'
          di  agente e rappresentante di commercio», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, e' il seguente:
              «Art.   4.  -  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  e'  istituita  una
          commissione  che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
          tenuta   del  medesimo.  La  commissione  e'  nominata  con
          deliberazione  della  giunta  camerale  e  dura  in  carica
          quattro anni. Essa e' composta:
                a) da un membro di giunta della camera di commercio;
                b) da   sette   membri   scelti   fra  gli  agenti  e
          rappresentanti   di   commercio,   iscritti   al  ruolo  su
          designazione  delle  organizzazioni  sindacali di categoria
          piu' rappresentative a livello nazionale;
                c) da    un    rappresentante    delle   associazioni
          provinciali     dell'industria,     del     commercio     e
          dell'artigianato   firmatarie   degli   accordi   economici
          collettivi  degli  agenti  e  rappresentanti di commercio o
          comunque  piu'  rappresentative a livello nazionale, scelto
          sulla  base  delle  designazioni effettuate dalle categorie
          stesse;
                d) da  un rappresentante dell'ufficio provinciale del
          lavoro e della massima occupazione.
              La  commissione  cosi' costituita nomina al suo interno
          il presidente ed un vicepresidente.
              In  caso  di  morte  o  di  decadenza  di  un membro la
          commissione  viene  integrata  dalla giunta camerale con le
          stesse modalita' della prima nomina.
              Alla   segreteria   della  commissione  provinciale  e'
          addetto  un  funzionario  in  servizio  presso la camera di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
              «Art.  8.  -  Presso  il  Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato e' istituita una commissione
          centrale  per  decidere  sui  ricorsi  avverso le decisioni
          delle commissioni provinciali.
              La  commissione  centrale  e'  nominata con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          dura in carica quattro anni; essa e' composta:
                a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato che la presiede;
                b) da  un  rappresentante del Ministero del commercio
          con l'estero;
                c) dal  presidente  dell'Ente nazionale di assistenza
          per  gli  agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o
          da un suo delegato;
                d) da   sette   membri   scelti   fra  gli  agenti  e
          rappresentanti   di   commercio,   iscritti   ad  un  ruolo
          professionale    provinciale,    su    designazione   delle
          organizzazioni   sindacali   nazionali  di  categoria  piu'
          rappresentative a livello nazionale;
                e) da    un   rappresentante   delle   organizzazioni
          nazionali  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          firmatarie  degli accordi economici collettivi degli agenti
          e  rappresentanti  di  commercio, o comunque di quelle piu'
          rappresentative,   scelto  sulla  base  delle  designazioni
          effettuate dalle stesse organizzazioni.
              Nel  medesimo  decreto  e  con le medesime modalita' si
          provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.
              Alla  segreteria  della commissione centrale e' addetto
          il    personale    in    servizio   presso   il   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».