Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni 1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi. 2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.)) 3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del (( regolamento di cui )) al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (( 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, )) non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione. 4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, concernente «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206: «Art. 6 (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione composta: a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede; b) da un funzionario delegato dal questore; c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato; d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista; f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e' istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta: a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede; b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato; c) da un funzionario delegato dal prefetto; d) da un funzionario delegato dal questore; e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato; f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia; i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni. 6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.». - Si riportano gli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa a «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33: «Art. 4. - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalita' degli esami di cui all'art. 2. 2. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composta da: a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede; b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria; h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici. 3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati. 4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Per ciascun componente effettivo della commissione e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.». «Art. 7. - 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro armi. Essa e' composta: a) da un membro della giunta camerale; b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentativita'; c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale. 2. Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie. 3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. 4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione e' integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' previste per la costituzione. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 6. La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita' giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore. 7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.». - Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalita' degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1990, n. 249, e' il seguente: «Art. 1. - 1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in prove scritte ed in una prova orale. 2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. 3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame e' superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. 4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 5. La commissione giudicatrice e' presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed e' composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal segretario generale. 6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio puo' integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.». - Il testo degli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio1985, n. 204, concernente «Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, e' il seguente: «Art. 4. - Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa e' composta: a) da un membro di giunta della camera di commercio; b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale; c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse; d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La commissione cosi' costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale e' addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.». «Art. 8. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa e' composta: a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede; b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato; d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale; e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle piu' rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni. Nel medesimo decreto e con le medesime modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero. Alla segreteria della commissione centrale e' addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».