Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalita', accessibilita' ed
adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto
di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per
tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma
a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario,
portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire l'accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad
una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo
modalita' non discriminatorie tra gli operatori economici ed in
conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale
cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in
relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari
contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi' essere previste zone di divieto di
fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della
normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati
personali. ))