Art. 12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale 1. Fermi restando i principi di universalita', accessibilita' ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito. 2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita' non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresi' essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali. ))