Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa',
a capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate
)) dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti,
(( in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi
pubblici locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro
competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti ((
o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore
di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne'
con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti. Le
societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria
prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre
1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre
societa' od enti. ))
2. Le societa' (( di cui al comma 1 )) sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al
comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non
consentite. A tale fine possono cedere, (( nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, )) le attivita' non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I
contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi
del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato nel primo periodo del presente comma. ))
4. I contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al
comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione
perfezionate prima della predetta data. ))
Riferimenti normativi:
- Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 10.
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, concernente
«Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione
di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994,
n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177). Il
comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n.
389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e
31 marzo 1994, n. 216, non convertiti in legge.