Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate )) dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, (( in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti (( o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' od enti. )) 2. Le societa' (( di cui al comma 1 )) sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A tale fine possono cedere, (( nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, )) le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. )) 4. I contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data. ))
Riferimenti normativi: - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano i riferimenti normativi all'art. 10. - Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, concernente «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216, non convertiti in legge.