Art. 13.
Norme  per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
                 locali e a tutela della concorrenza

  1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del  mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa',
a  capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate
))   dalle  amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali  per  la
produzione  di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti,
((  in  funzione  della  loro  attivita',  con esclusione dei servizi
pubblici  locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento   esternalizzato   di  funzioni  amministrative  di  loro
competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti ((
o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore
di  altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne'
con  gara,  e  non  possono  partecipare ad altre societa' o enti. Le
societa'  che  svolgono  l'attivita'  di  intermediazione finanziaria
prevista  dal  testo  unico di cui al decreto legislativo 1°settembre
1993,  n.  385,  sono  escluse dal divieto di partecipazione ad altre
societa' od enti. ))
  2.  Le  societa'  ((  di  cui al comma 1 )) sono ad oggetto sociale
esclusivo  e  non  possono agire in violazione delle regole di cui al
comma 1.
  3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle  precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non
consentite.  A  tale  fine  possono  cedere,  ((  nel  rispetto delle
procedure  ad  evidenza  pubblica,  ))  le attivita' non consentite a
terzi  ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da
collocare   sul  mercato,  secondo  le  procedure  del  decreto-legge
31 maggio  1994,  n.  332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio  1994,  n.  474,  entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I
contratti  relativi  alle  attivita' non cedute o scorporate ai sensi
del  periodo  precedente  perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato nel primo periodo del presente comma. ))
  4.  I  contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono  nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al
comma 3,  i  contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del
presente   decreto,   ma  in  esito  a  procedure  di  aggiudicazione
perfezionate prima della predetta data. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          si vedano i riferimenti normativi all'art. 10.
              - Il  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, concernente
          «Norme  per  l'accelerazione delle procedure di dismissione
          di  partecipazioni  dello  Stato  e  degli enti pubblici in
          societa'   per   azioni»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994,
          n.  474  (Gazzetta  Ufficiale  30 luglio  1994, n. 177). Il
          comma 2  dello  stesso  art.  1  ha,  inoltre, disposto che
          restano  validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
          fatti  salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
          sorti  sulla  base  dei decreti-legge 27 settembre 1993, n.
          389,  29 novembre  1993,  n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e
          31 marzo 1994, n. 216, non convertiti in legge.