Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza
dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario
esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di
misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere
in ogni caso rinnovate o prorogate. ))
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
(( Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82
del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far
venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.
L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti
previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. ))
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma 1 puo' irrogare (( una sanzione ))
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu'
della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria (( puo' essere non applicata
ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario.».))
Riferimenti normativi:
Il testo dell'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, concernente «Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
«Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita' ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravita' e della durata dell'infrazione,
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa
deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.
2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio povvedimento generale i
casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto comunitario.».