Art. 14.
Integrazione  dei  poteri  dell'Autorita' garante della concorrenza e
                             del mercato

  1.  Al  capo  II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
    «Art.  14-bis.  -  (Misure  cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza
dovuta   al   rischio  di  un  danno  grave  e  irreparabile  per  la
concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario
esame  la  sussistenza  di  un'infrazione,  deliberare  l'adozione di
misure cautelari.
  2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere
in ogni caso rinnovate o prorogate. ))
  3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
((  Art.  14-ter.  -  (Impegni).  -  1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura  di  un'istruttoria per l'accertamento della violazione
degli  articoli 2  o  3 della presente legge o degli articoli 81 o 82
del  Trattato  CE,  le imprese possono presentare impegni tali da far
venire  meno  i  profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.
L'Autorita',  valutata  l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti
previsti  dall'ordinamento  comunitario,  renderli obbligatori per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. ))
  2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto degli impegni resi
obbligatori  ai  sensi  del  comma 1 puo' irrogare (( una sanzione ))
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
  3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
    a) si  modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
    b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
    c) la  decisione  si  fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
  2.  All'articolo 15  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.  L'Autorita',  in  conformita' all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu'
della    qualificata    collaborazione    prestata    dalle   imprese
nell'accertamento  di  infrazioni  alle  regole  di  concorrenza,  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((  puo'  essere  non applicata
ovvero    ridotta    nelle    fattispecie    previste   dal   diritto
comunitario.».))
 
          Riferimenti normativi:

              Il  testo  dell'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n.
          287,  concernente  «Norme per la tutela della concorrenza e
          del   mercato»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
              «Art.  15  (Diffide  e  sanzioni).  -  1.  Se a seguito
          dell'istruttoria  di  cui  all'art.  14 l'Autorita' ravvisa
          infrazioni  agli  articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
          enti   interessati  il  termine  per  l'eliminazione  delle
          infrazioni  stesse.  Nei  casi  di infrazioni gravi, tenuto
          conto   della  gravita'  e  della  durata  dell'infrazione,
          dispone    inoltre    l'applicazione    di   una   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   fino  al  10  per  cento  del
          fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
          esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notificazione della
          diffida,  determinando  i  termini  entro i quali l'impresa
          deve procedere al pagamento della sanzione.
              2.  In  caso  di  inottemperanza alla diffida di cui al
          comma 1,  l'Autorita'  applica  la  sanzione amministrativa
          pecuniaria  fino  al  dieci per cento del fatturato ovvero,
          nei  casi  in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
          comma 1,  di  importo  minimo non inferiore al doppio della
          sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
          cento   del   fatturato   come   individuato   al  comma 1,
          determinando   altresi'   il  termine  entro  il  quale  il
          pagamento  della  sanzione deve essere effettuato. Nei casi
          di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita' puo' disporre la
          sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.
              2-bis.   L'Autorita',  in  conformita'  all'ordinamento
          comunitario,  definisce con proprio povvedimento generale i
          casi  in  cui,  in  virtu' della qualificata collaborazione
          prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
          regole   di   concorrenza,   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  puo'  essere non applicata ovvero ridotta nelle
          fattispecie previste dal diritto comunitario.».