Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni
(( 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni
da parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei
procedimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella
fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle
risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,
salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo
codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini
rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto di renderli
obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito,
l'Autorita' tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa
approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio
applicabile al caso concreto. ))
Riferimenti normativi:
- Per la legge 10 ottobre 1990, n. 287, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 14.
- Gli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, concernente il «Codice delle
comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, supplemento ordinario,
fanno parte del Titolo II recante:
«Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico».