Art. 14-bis.
Integrazione   dei   poteri  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
                            comunicazioni

((  1.   Ferme  restando  le  competenze  assegnate  dalla  normativa
comunitaria  e  dalla  legge  10 ottobre  1990, n. 287, all'Autorita'
garante  della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni
da   parte   delle  imprese  interessate  e'  parimenti  ammessa  nei
procedimenti  di  competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni   in   cui  occorra  promuovere  la  concorrenza  nella
fornitura  delle  reti e servizi di comunicazione elettronica e delle
risorse  e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche  di  cui  al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,
salva  la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo
codice  per  i  mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,  qualora  ritenga  gli impegni proposti idonei ai fini
rispettivamente  indicati,  puo' approvarli con l'effetto di renderli
obbligatori  per  l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito,
l'Autorita'   tiene   conto   dell'attuazione  dell'impegno  da  essa
approvato  ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio
applicabile al caso concreto. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Per  la  legge  10 ottobre  1990, n. 287, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 14.
              - Gli  articoli 17  e  seguenti del decreto legislativo
          1° agosto  2003,  n.  259,  concernente  il  «Codice  delle
          comunicazioni   elettroniche»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, supplemento ordinario,
          fanno parte del Titolo II recante:
              «Reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica ad uso
          pubblico».