Art. 15.
           Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato

            1.  All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo
          unico  di  cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  le  parole:  «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
          seguenti:   ((  31 dicembre  2006,  relativamente  al  solo
          servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 113, commi 15-bis e
          15-ter,  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali,  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
          227, supplemento ordinario), come modificato dalla presente
          legge:
              «15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
          singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
          transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
          previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
          con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
          comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
          relativamente   al   solo   servizio  idrico  integrato  al
          31 dicembre    2007,    senza    necessita'   di   apposita
          deliberazione   dell'ente  affidante.  Sono  escluse  dalla
          cessazione  le  concessioni  affidate a societa' a capitale
          misto  pubblico  privato  nelle  quali il socio privato sia
          stato  scelto  mediante  procedure ad evidenza pubblica che
          abbiano  dato  garanzia  di  rispetto delle norme interne e
          comunitarie  in  materia  di  concorrenza,  nonche'  quelle
          affidate  a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico a
          condizione  che  gli  enti  pubblici  titolari del capitale
          sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo analogo a
          quello  esercitato  sui  propri  servizi  e che la societa'
          realizzi  la  parte piu' importante della propria attivita'
          con  l'ente  o  gli  enti pubblici che la controllano. Sono
          altresi'  escluse  dalla cessazione le concessioni affidate
          alla  data  del  1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in
          borsa  e  a  quelle da esse direttamente partecipate a tale
          data  a  condizione  che siano concessionarie esclusive del
          servizio,  nonche'  a  societa'  originariamente a capitale
          interamente  pubblico  che  entro  la  stessa  data abbiano
          provveduto  a  collocare  sul  mercato  quote  di  capitale
          attraverso  procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe
          le  ipotesi  indicate, le concessioni cessano comunque allo
          spirare del termine equivalente a quello della durata media
          delle   concessioni  aggiudicate  nello  stesso  settore  a
          seguito   di  procedure  di  evidenza  pubblica,  salva  la
          possibilita'  di determinare caso per caso la cessazione in
          una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata
          ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati
          da parte del gestore.»
              «15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente
          al  solo  servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
          cui  al  comma 15-bis,  puo'  essere  differito ad una data
          successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
          Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
                a) nel  caso  in  cui, almeno dodici mesi prima dello
          scadere  del  suddetto termine si dia luogo, mediante una o
          piu'  fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova societa'
          capace  di servire un bacino di utenza complessivamente non
          inferiore  a due volte quello originariamente servito dalla
          societa'  maggiore;  in  questa ipotesi il differimento non
          puo' comunque essere superiore ad un anno;
                b) nel  caso  in  cui,  entro  il termine di cui alla
          lettera a),  un'impresa affidataria, anche a seguito di una
          o   piu'   fusioni,  si  trovi  ad  operare  in  un  ambito
          corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
          ovvero  a  quello  ottimale,  laddove  previsto dalle norme
          vigenti;   in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
          comunque essere superiore a due anni.».