Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo
unico di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: (( 31 dicembre 2006, relativamente al solo
servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 113, commi 15-bis e
15-ter, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, supplemento ordinario), come modificato dalla presente
legge:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al
31 dicembre 2007, senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla
cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale
misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle
affidate a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono
altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate
alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in
borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale
data a condizione che siano concessionarie esclusive del
servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale
interamente pubblico che entro la stessa data abbiano
provveduto a collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe
le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo
spirare del termine equivalente a quello della durata media
delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a
seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la
possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in
una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata
ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati
da parte del gestore.»
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente
al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data
successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.».