Art. 2.
Disposizioni  urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
                        servizi professionali

  1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed
a  quello  di  liberta'  di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche'  al  fine  di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di
scelta  nell'esercizio  dei  propri  diritti  e di comparazione delle
prestazioni  offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto   sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  e
regolamentari  che  prevedono  con  riferimento alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
((    a) l'obbligatorieta'  di  tariffe  ))  fisse o minime ovvero il
divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
((    b)   il   divieto,  anche  parziale,  di  svolgere  pubblicita'
informativa  circa  i  titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche  del  servizio  offerto,  nonche' il prezzo e i costi
complessivi  delle  prestazioni  secondo  criteri  di  trasparenza  e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
    c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare  da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti,   fermo   restando  che  l'oggetto  sociale  relativo
all'attivita'  libero-professionale  deve  essere  esclusivo,  che il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e
che  la  specifica  prestazione  deve  essere resa da uno o piu' soci
professionisti  previamente  indicati,  sotto  la  propria  personale
responsabilita'. ))
  2.  Sono  fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni  reso  nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto  convenzionale  con  lo stesso, nonche' le eventuali tariffe
massime  prefissate  in  via  generale  a  tutela degli utenti. (( Il
giudice  provvede  alla  liquidazione  delle  spese di giudizio e dei
compensi  professionali,  in  caso  di  liquidazione  giudiziale e di
gratuito  patrocinio,  sulla  base della tariffa professionale. Nelle
procedure  ad  evidenza  pubblica,  le  stazioni  appaltanti  possono
utilizzare  le  tariffe,  ove  motivatamente ritenute adeguate, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per
attivita' professionali.
   2-bis.  All'articolo 2233  del  codice  civile,  il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
  «Sono  nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra
gli  avvocati  ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali».))
  3.   Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i  codici  di
autodisciplina  che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate,  anche  con  l'adozione di misure a garanzia della qualita'
delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di
mancato  adeguamento,  a  decorrere  dalla  medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta l'art. 2233 del codice civile, cosi' come
          modificato dalla presente legge.
              «Art.  2233  (Compenso).  -  Il  compenso,  se  non  e'
          convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo
          le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice.
              In  ogni  caso  la  misura  del  compenso  deve  essere
          adeguata   all'importanza  dell'opera  e  al  decoro  della
          professione.
              Sono  nulli,  se  non redatti in forma scritta, i patti
          conclusi  tra  gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
          loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.».