Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali
1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed
a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
(( a) l'obbligatorieta' di tariffe )) fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
(( b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita'
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo
all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e
che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilita'. ))
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. (( Il
giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei
compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle
procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono
utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per
attivita' professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra
gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali».))
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita'
delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di
mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 2233 del codice civile, cosi' come
modificato dalla presente legge.
«Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e'
convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo
le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti
conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.».