Art. 3.
Regole  di  tutela  della concorrenza nel settore della distribuzione
                             commerciale

  1.  Ai  sensi  delle  disposizioni  dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e  dei  servizi  ed  al  fine di garantire la liberta' di concorrenza
secondo  condizioni  di  pari opportunita' ed il corretto ed uniforme
funzionamento  del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai consumatori
finali  un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117,    comma secondo,    lettere e)    ed m),    della
Costituzione,  ((  le  attivita'  commerciali,  come  individuate dal
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di
alimenti  e  bevande  ))  sono  svolte  senza  i  seguenti  limiti  e
prescrizioni:
    a)   l'iscrizione   a  registri  abilitanti  ovvero  possesso  di
requisiti  professionali  soggettivi  per  l'esercizio  di  attivita'
commerciali,  (( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare
e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; ))
    b) il  rispetto  di  distanze  minime  obbligatorie tra attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
    c) le   limitazioni  quantitative  all'assortimento  merceologico
offerto negli esercizi commerciali, (( fatta salva la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare;))
    d)  il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o  calcolate  sul  volume  delle  vendite  a livello territoriale sub
regionale;
    e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
    f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine  temporale  o  ((  quantitativo )) allo svolgimento di vendite
promozionali  di  prodotti,  effettuate  all'interno  degli  esercizi
commerciali,  ((  tranne  che nei periodi immediatamente precedenti i
saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
   f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per
il  consumo  immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio
di  vicinato,  utilizzando  i  locali  e  gli arredi dell'azienda con
l'esclusione   del  servizio  assistito  di  somministrazione  e  con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.))
  2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina  del settore della distribuzione commerciale incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
  4.  Le  regioni  e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1o gennaio 2007.
 
          Riferimenti normativi:

              - Per   l'art.  117  della  Costituzione  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              - Il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,
          recante:  «Riforma della disciplina relativa al settore del
          commercio,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4,  della  legge
          15 marzo   1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.