Art. 4.
Disposizioni   urgenti  per  la  liberalizzazione  dell'attivita'  di
                         produzione di pane

  1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate  la  legge  31 luglio  1956,  n.  1002, e la lettera b), del
comma 2  dell'articolo 22  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
  2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai
sensi   dell'articolo 19  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241.  La
dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della
competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti
igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei
locali,  ((  nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile
dell'attivita'  produttiva,  che assicura l'utilizzo di materie prime
in   conformita'   alle   norme  vigenti,  l'osservanza  delle  norme
igienico-sanitarie  e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita'
del prodotto finito.
  2-bis.  E'  comunque  consentita  ai titolari di impianti di cui al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per
il  consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda
con  l'esclusione  del  servizio  assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
  2-ter.  Entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole
alimentari  e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai
sensi  dell'articolo 17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
    a) la  denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che
svolgono  l'intero  ciclo  di  produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
    b) la  denominazione  di  «pane  fresco»  da  riservare  al  pane
prodotto  secondo  un  processo  di  produzione  continuo,  privo  di
interruzioni  finalizzate  al  congelamento, alla surgelazione o alla
conservazione  prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi
della  panificazione  e  degli  impasti,  fatto  salvo  l'impiego  di
tecniche   di  lavorazione  finalizzate  al  solo  rallentamento  del
processo  di  lievitazione,  da porre in vendita entro un termine che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
    c)  l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione
dello   stato   o  del  metodo  di  conservazione  utilizzato,  delle
specifiche  modalita'  di confezionamento e di vendita, nonche' delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo. ))
  3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
  4.   Le   violazioni   delle   prescrizioni   di  cui  al  presente
articolo sono  punite  ai  sensi  dell'articolo 22,  commi 1,  2,  5,
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
 
          Riferimenti normativi:

              - La  legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente «Nuove
          norme  sulla  panificazione»,  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 10 settembre 1956, n. 228.
              - Si  riporta  la lettera b), del comma 2, dell'art. 22
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente,
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  21 aprile  1998,  n.  92,  supplemento
          ordinario:
              «Art.    22    (Liberalizzazioni    e   semplificazioni
          concernenti   le   funzioni   delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura). - (Omissis...);
                b) l'esercizio  dei nuovi panifici, i trasferimenti e
          le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3
          della   legge   31 luglio   1956,   n.   1002;  l'eventuale
          provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine
          di  sessanta  giorni,  termine  che puo' essere ridotto con
          regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art.  20  della legge
          7 agosto 1990, n. 241;».
              - Si  riporta  l'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  concernente  « Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1990, n. 192:
              «Art.  19 (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
          atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
              2.  L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
          iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
          della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
          Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente.
              3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata
          carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
          nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione   di   cui   al   comma 2,   adotta  motivati
          provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attivita' e
          di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
          inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il
          potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere
          determinazioni   in   via   diautotutela,  ai  sensi  degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
          prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
          il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
          comunicazione all'interessato.
              4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che
          prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
          per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
          effetti.
              5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  dei
          commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.».
              - Si  riporta  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario.
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Il testo dei commi 1, 2, 5 lettera c), e 7, dell'art.
          22   del   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,
          concernente  «Riforma  della disciplina relativa al settore
          del  commercio,  a  norma dell'art. 4, comma 4, della legge
          15 marzo  1997,  59»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          24 aprile   1998,  n.  95,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art.  22  (Sanzioni  e revoca). - 1. Chiunque viola le
          disposizioni  di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
          19   del   presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
          a lire 30.000.000.
              2.  In  caso  di  particolare gravita' o di recidiva il
          sindaco   puo'   inoltre   disporre  la  sospensione  della
          attivita'  di  vendita per un periodo non superiore a venti
          giorni.  La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
          la  stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
          e'   proceduto   al   pagamento   della  sanzione  mediante
          oblazione.
              3-4. (Omissis).
              5.  Il  sindaco  ordina  la chiusura di un esercizio di
          vicinato qualora il titolare:
                a)-b) (omissis);
                c) nel    caso    di   ulteriore   violazione   delle
          prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
          sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
              6. (Omissis).
              7.  Per  le  violazioni  di  cui  al  presente articolo
          l'autorita'  competente  e' il sindaco del comune nel quale
          hanno  avuto  luogo.  Alla  medesima autorita' pervengono i
          proventi  derivanti  dai pagamenti in misura ridotta ovvero
          da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».