Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di
produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del
comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della
competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti
igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei
locali, (( nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile
dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime
in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita'
del prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda
con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che
svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane
prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di
interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla
conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi
della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di
tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione
dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle
specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo. ))
3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente
articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5,
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Riferimenti normativi:
- La legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente «Nuove
norme sulla panificazione», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1956, n. 228.
- Si riporta la lettera b), del comma 2, dell'art. 22
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente,
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario:
«Art. 22 (Liberalizzazioni e semplificazioni
concernenti le funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - (Omissis...);
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e
le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3
della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine
di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge
7 agosto 1990, n. 241;».
- Si riporta l'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n.
241, concernente « Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il
potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via diautotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.».
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dei commi 1, 2, 5 lettera c), e 7, dell'art.
22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
concernente «Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della
attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3-4. (Omissis).
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di
vicinato qualora il titolare:
a)-b) (omissis);
c) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. (Omissis).
7. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».