Art. 6.
        Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

((  1.  Al  fine  di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento  dei  livelli  essenziali  di  offerta  del servizio taxi
necessari  all'esercizio  del diritto degli utenti alla mobilita', in
conformita'  al  principio  comunitario  di  libera  concorrenza ed a
quello  di  liberta'  di  circolazione  delle  persone e dei servizi,
nonche'   la  funzionalita'  e  l'efficienza  del  medesimo  servizio
adeguati  ai  fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43,
49,  81,  82  e  86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e
degli  articoli 3,  11,  16,  32, 41 e 117, comma secondo, lettere e)
e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive
di  cui  all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
    a) disporre   turnazioni   integrative   in   aggiunta  a  quelle
ordinarie,  individuando  idonee forme di controllo sistematico circa
l'effettivo  svolgimento  del  servizio  nei  turni  dichiarati.  Per
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera,
i  titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  all'articolo 6  della
medesima  legge.  I sostituti alla guida devono espletare l'attivita'
in  conformita'  alla  vigente  normativa ed il titolo di lavoro deve
essere  trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del
servizio;
    b) bandire  concorsi  straordinari  in  conformita'  alla vigente
programmazione  numerica,  ovvero  in  deroga  ove  la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un
livello  di  offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei  requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del
1992,  fissando,  in  caso  di titolo oneroso, il relativo importo ed
individuando,  in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri
selettivi  di  valutazione  automatica o immediata, che assicurino la
conclusione  della  procedura  in  tempi celeri. I proventi derivanti
sono  ripartiti  in  misura  non  inferiore  all'80  per  cento tra i
titolari  di  licenza  di taxi del medesimo comune; la restante parte
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento
di  iniziative  volte  al controllo e al miglioramento della qualita'
degli  autoservizi  pubblici  non  di  linea  e  alla  sicurezza  dei
conducenti  e  dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie
satellitari;
    c) prevedere  il  rilascio  ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti  dall'articolo 6  della  citata  legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza  ai  soggetti  di  cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)
e c),  della  medesima  legge,  di  titoli autorizzatori temporanei o
stagionali,   non   cedibili,  per  fronteggiare  particolari  eventi
straordinari  o  periodi di prevedibile incremento della domanda e in
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
    d) prevedere  in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della  citata  legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare
veicoli  sostitutivi  ed  aggiuntivi  per  l'espletamento  di servizi
diretti  a  specifiche  categorie di utenti. In tal caso, l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla
lettera a);
    e) prevedere  in  via  sperimentale  forme innovative di servizio
all'utenza,   con  obblighi  di  servizio  e  tariffe  differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza
del  servizio  di  taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
    f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
    g)  istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio
di   taxi   al   fine  di  favorire  la  regolarita'  e  l'efficienza
dell'espletamento  del  servizio  e  di  orientare  costantemente  le
modalita'  di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva,
composto  da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e
di  trasporto  pubblico  e  da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria  maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi
e delle associazioni degli utenti.
  2.  Sono  fatti  salvi  il conferimento di nuove licenze secondo la
vigente  programmazione  numerica  e  il  divieto  di  cumulo di piu'
licenze  al  medesimo  intestatario,  ai sensi della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. ))
 
          Riferimenti normativi:

              -  Per  i  testi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
          trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea n. C 325
          del  24 dicembre  2002,  si  vedano i riferimenti normativi
          all'art. 1.
              - Per  i  testi  degli  articoli 3,  11, 41 e 117 della
          Costituzione, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
              - Si riportano gli articoli 16 e 32 della Costituzione:
              «Art. 16. - Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare
          liberamente  in  qualsiasi  parte del territorio nazionale,
          salvo  le  limitazioni  che  la  legge  stabilisce  in  via
          generale  per  motivi  di  sanita'  o di sicurezza. Nessuna
          restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
              Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della
          Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.».
              «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
              Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
          trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
          rispetto della persona umana.».
              - Si  riporta  l'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio
          1992,  n. 21, concernente «Legge quadro per il trasporto di
          persone  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea.»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 gennaio 1992, n.
          18.:
              «Art. 4 (Competenze regionali). - (Omissis).
              4.  Presso  le  regioni  e  i  comuni  sono  costituite
          commissioni   consultive   che   operano   in   riferimento
          all'esercizio   del   servizio   e   all'applicazione   dei
          regolamenti.  In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo
          adeguato   ai   rappresentanti   delle   organizzazioni  di
          categoria  maggiormente rappresentative a livello nazionale
          e alle associazioni degli utenti.»
              - Si  riporta l'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n.
          21:
              «Art.  10 (Sostituzione alla guida). - 1. I titolari di
          licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere
          sostituiti  temporaneamente  alla guida del taxi da persone
          iscritte  nel  ruolo  di  cui  all'art. 6 e in possesso dei
          requisiti prescritti:
                a) per   motivi  di  salute,  inabilita'  temporanea,
          gravidanza e puerperio;
                b) per chiamata alle armi;
                c) per  un  periodo  di  ferie non superiore a giorni
          trenta annui;
                d) per  sospensione o ritiro temporaneo della patente
          di guida;
                e) nel  caso  di  incarichi a tempo pieno sindacali o
          pubblici elettivi.
              2.  Gli  eredi  minori  del  titolare  di  licenza  per
          l'esercizio  del  servizio di taxi possono farsi sostituire
          alla  guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6
          ed   in   possesso   dei   requisiti   prescritti  fino  al
          raggiungimento della maggiore eta'.
              3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e'
          regolato  con  un  contratto  di lavoro a tempo determinato
          secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A
          tal   fine   l'assunzione   del  sostituto  alla  guida  e'
          equiparata  a  quella  effettuata per sostituire lavoratori
          assenti  per i quali sussista il diritto alla conservazione
          del   posto,   di   cui   alla   lettera b)   del   secondo
          comma dell'art.  1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale
          contratto  deve  essere  stipulato sulla base del contratto
          collettivo  nazionale di lavoratori dello specifico settore
          o,   in  mancanza,  sulla  base  del  contratto  collettivo
          nazionale  di lavoratori di categorie similari. Il rapporto
          con  il  sostituto alla guida puo' essere regolato anche in
          base  ad  un  contratto  di  gestione  per  un  termine non
          superiore a sei mesi.
              4.  I  titolari di licenza per l'esercizio del servizio
          di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
          noleggio    con   conducente   possono   avvalersi,   nello
          svolgimento   del   servizio,   della   collaborazione   di
          familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'art. 6,
          conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  230-bis  del
          codice civile.
              5.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  il regime delle sostituzioni alla guida in
          atto  deve  essere  uniformato  a  quello  stabilito  dalla
          presente legge.».
              - Si  riporta  l'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.
          21:
              «Art.  6  (Ruolo  dei  conducenti  di veicoli o natanti
          adibiti  ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso
          le   camere   di   commercio,   industria,   artigianato  e
          agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
          o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
              2.  E'  requisito  indispensabile  per l'iscrizione nel
          ruolo   il   possesso   del   certificato  di  abilitazione
          professionale    previsto    dall'ottavo    e    dal   nono
          comma dell'art.  80  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          disciplina   della  circolazione  stradale,  approvato  con
          decreto  del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
          303,  come  sostituito  dall'art. 2 della legge 14 febbraio
          1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della
          legge  18 marzo  1988,  n.  111,  e dall'art. 1 della legge
          24 marzo 1988, n. 112.
              3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte
          di  apposita  commissione regionale che accerta i requisiti
          di  idoneita'  all'esercizio  del servizio, con particolare
          riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
              4.  Il  ruolo  e' istituito dalle regioni entro un anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
          lo  stesso  termine le regioni costituiscono le commissioni
          di  cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione
          nel ruolo.
              5.   L'iscrizione   nel   ruolo  costituisce  requisito
          indispensabile   per   il   rilascio   della   licenza  per
          l'esercizio  del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
          l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
              6.  L'iscrizione  nel  ruolo e' altresi' necessaria per
          prestare  attivita'  di  conducente  di  veicoli  o natanti
          adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di
          sostituto  del titolare della licenza o dell'autorizzazione
          per  un  tempo  definito  e/o  un viaggio determinato, o in
          qualita'  di  dipendente di impresa autorizzata al servizio
          di   noleggio   con  conducente  o  di  sostituto  a  tempo
          determinato del dipendente medesimo.
              7.  I  soggetti  che,  al  momento dell'istituzione del
          ruolo,  risultino  gia' titolari di licenza per l'esercizio
          del  servizio  di  taxi o di autorizzazione per l'esercizio
          del  servizio  di  noleggio con conducente sono iscritti di
          diritto nel ruolo.».
              - Si  riporta  l'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21:
              «Art. 7 (Figure giuridiche). - 1. I titolari di licenza
          per  l'esercizio  del  servizio di taxi o di autorizzazione
          per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al
          fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
                a) (omissis);
                b) associarsi  in cooperative di produzione e lavoro,
          intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero
          in  cooperative  di  servizi,  operanti in conformita' alle
          norme vigenti sulla cooperazione;
                c) associarsi  in  consorzio tra imprese artigiane ed
          in tutte le altre forme previste dalla legge;».