Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
(( 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', in
conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a
quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' la funzionalita' e l'efficienza del medesimo servizio
adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e
degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e)
e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle
ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa
l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera,
i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della
medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attivita'
in conformita' alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve
essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del
servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente
programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un
livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del
1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed
individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri
selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti
sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i
titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento
di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita'
degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei
conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie
satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)
e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o
stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della citata legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare
veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi
diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla
lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio
all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza
del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio
di taxi al fine di favorire la regolarita' e l'efficienza
dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le
modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva,
composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e
di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi
e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu'
licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. ))
Riferimenti normativi:
- Per i testi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
trattato istitutivo della Comunita' europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 325
del 24 dicembre 2002, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Per i testi degli articoli 3, 11, 41 e 117 della
Costituzione, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riportano gli articoli 16 e 32 della Costituzione:
«Art. 16. - Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanita' o di sicurezza. Nessuna
restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.».
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.».
- Si riporta l'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, concernente «Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n.
18.:
«Art. 4 (Competenze regionali). - (Omissis).
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite
commissioni consultive che operano in riferimento
all'esercizio del servizio e all'applicazione dei
regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo
adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
e alle associazioni degli utenti.»
- Si riporta l'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n.
21:
«Art. 10 (Sostituzione alla guida). - 1. I titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere
sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone
iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei
requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilita' temporanea,
gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni
trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente
di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o
pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire
alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6
ed in possesso dei requisiti prescritti fino al
raggiungimento della maggiore eta'.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e'
regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato
secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A
tal fine l'assunzione del sostituto alla guida e'
equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori
assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione
del posto, di cui alla lettera b) del secondo
comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale
contratto deve essere stipulato sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore
o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto
con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in
base ad un contratto di gestione per un termine non
superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente possono avvalersi, nello
svolgimento del servizio, della collaborazione di
familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'art. 6,
conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del
codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in
atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla
presente legge.».
- Si riporta l'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.
21:
«Art. 6 (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel
ruolo il possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dall'ottavo e dal nono
comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
303, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della
legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'art. 1 della legge
24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte
di apposita commissione regionale che accerta i requisiti
di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare
riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni
di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione
nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito
indispensabile per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per
prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di
sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione
per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in
qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio
di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del
ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio
del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di
diritto nel ruolo.».
- Si riporta l'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della
legge 15 gennaio 1992, n. 21:
«Art. 7 (Figure giuridiche). - 1. I titolari di licenza
per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al
fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
a) (omissis);
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro,
intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero
in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle
norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed
in tutte le altre forme previste dalla legge;».