Art. 6. Interventi per il potenziamento del servizio di taxi (( 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', in conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' la funzionalita' e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono: a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio; b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita' degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari; c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza; d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a); e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992; f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarita' e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti. 2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu' licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. ))
Riferimenti normativi: - Per i testi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del trattato istitutivo della Comunita' europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 325 del 24 dicembre 2002, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Per i testi degli articoli 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Si riportano gli articoli 16 e 32 della Costituzione: «Art. 16. - Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita' o di sicurezza. Nessuna restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.». «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.». - Si riporta l'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernente «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n. 18.: «Art. 4 (Competenze regionali). - (Omissis). 4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.» - Si riporta l'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21: «Art. 10 (Sostituzione alla guida). - 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei requisiti prescritti: a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.». - Si riporta l'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21: «Art. 6 (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 303, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'art. 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo. 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.». - Si riporta l'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21: «Art. 7 (Figure giuridiche). - 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita', possono: a) (omissis); b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;».