Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285: Art. 2 (Istituzione e attivazione dello sportello). - 1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprieta'. 2. Lo sportello puo' essere attivato: a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione; b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.; c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica. 3. Lo sportello e' attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7. 4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche. 5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.». - I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, abrogati dalla presente legge recavano: «390 (Autenticazione di atti di disposizione autoveicoli: competenza dirigenti del comune o funzionari MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche).». «391 (Modalita' applicative)».