Art. 7.
Misure  urgenti  in  materia di passaggi di proprieta' di beni mobili
                             registrati

  1.   L'autenticazione  della  sottoscrizione  degli  atti  e  delle
dichiarazioni   aventi   ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili
registrati  e  rimorchi  o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi  puo'  essere  richiesta  anche  agli  uffici comunali ed ai
titolari   degli   sportelli  telematici  dell'automobilista  di  cui
all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente
della  Repubblica  19 settembre  2000,  n.  358,  che  sono  tenuti a
rilasciarla  gratuitamente,  tranne i previsti diritti di segreteria,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
  2.  I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica   19 settembre   2000,   n.   358,   concernente
          «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  del
          procedimento  relativo all'immatricolazione, ai passaggi di
          proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
          motoveicoli  e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge
          8 marzo  1999, n. 50)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          6 dicembre 2000, n. 285:
              Art.  2  (Istituzione e attivazione dello sportello). -
          1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
          Lo  sportello  rilascia,  contestualmente alla richiesta, i
          documenti  di  circolazione  e  di proprieta' relativi alle
          operazioni   di   immatricolazione,   reimmatricolazione  e
          passaggio di proprieta'.
              2. Lo sportello puo' essere attivato:
                a) presso     gli     uffici     provinciali    della
          motorizzazione;
                b) presso  gli  uffici  provinciali  dell'A.C.I.  che
          gestiscono il P.R.A.;
                c) presso  le  delegazioni  dell'A.C.I.  e  presso le
          imprese di consulenza automobilistica.
              3.   Lo   sportello   e'  attivato  mediante  un  unico
          collegamento  con il centro elaborazione dati del Ministero
          o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
          contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
          7.
              4.  Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
          della  carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
          del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e di
          aggiornamento  relativo al trasferimento di residenza delle
          persone fisiche.
              5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
          hanno  la  sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
          con  decreto  del Ministro entro sessanta giorni dalla data
          di   entrata   in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli
          sportelli  sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che
          indicano  l'ammontare  del corrispettivo richiesto per ogni
          servizio reso.».
              - I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          2005,  n.  266,  (legge finanziaria 2006), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2005, n. 302, supplemento
          ordinario, abrogati dalla presente legge recavano:
              «390    (Autenticazione   di   atti   di   disposizione
          autoveicoli:  competenza  dirigenti del comune o funzionari
          MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche).».
              «391 (Modalita' applicative)».