Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili
registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai
titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui
all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente
«Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di
proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge
8 marzo 1999, n. 50)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2000, n. 285:
Art. 2 (Istituzione e attivazione dello sportello). -
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i
documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle
operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e
passaggio di proprieta'.
2. Lo sportello puo' essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della
motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che
gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le
imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello e' attivato mediante un unico
collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero
o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di
aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle
persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Gli
sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che
indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni
servizio reso.».
- I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento
ordinario, abrogati dalla presente legge recavano:
«390 (Autenticazione di atti di disposizione
autoveicoli: competenza dirigenti del comune o funzionari
MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche).».
«391 (Modalita' applicative)».