Art. 8.
 Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto

  1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle
regole  sancite  dagli  articoli 81,  82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di  vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva  e  di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta  (( ai consumatori )) di polizze relative all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
  2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu'
agenti  assicurativi  o  altro  distributore  di servizi assicurativi
relativi  al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative  individuate,  o  che  impongono ai medesimi soggetti il
prezzo  minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418
del  codice  civile.  Le  clausole  sottoscritte  prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008.
  3.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva  ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287,  l'imposizione  di  un  mandato di distribuzione esclusiva o del
rispetto  di  prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione   relativamente   all'assicurazione   obbligatoria  per
responsabilita' civile auto.
((  3-bis.  All'articolo 131  del codice delle assicurazioni private,
di  cui  al  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis.  Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle  provvigioni  riconosciutegli  dall'impresa  o,  distintamente,
dalle  imprese  per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei
locali  in  cui  l'intermediario opera e risulta nella documentazione
rilasciata al contraente.
  2-ter.  I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il
premio  di  tariffa,  la  provvigione  dell'intermediario, nonche' lo
sconto    complessivamente   riconosciuto   al   sottoscrittore   del
contratto».))
 
          Riferimenti normativi:

              - Per  gli  articoli 81, 82, 86 del trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea si vedano i riferimenti normativi
          all'art. 1.
              - Si riporta il testo dell'art. 1418 del codice civile:
              «Art.  1418  (Cause  di  nullita'  del contratto). - Il
          contratto  e' nullo quando e' contrario a norme imperative,
          salvo che la legge disponga diversamente.
              Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
          requisiti   indicati  dall'art.  1325,  l'illiceita'  della
          causa,  l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
          1345  e  la  mancanza  nell'oggetto dei requisiti stabiliti
          dall'art. 1346.
              Il   contratto  e'  altresi'  nullo  negli  altri  casi
          stabiliti dalla legge.».
              - Il  testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
          287,  concernente  «Norme per la tutela della concorrenza e
          del   mercato»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
              «Art.   2   (Intese   restrittive   della  liberta'  di
          concorrenza).  - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
          le    pratiche    concordati   tra   imprese   nonche'   le
          deliberazioni,  anche  se adottate ai sensi di disposizioni
          statutarie  o  regolamentari,  di consorzi, associazioni di
          imprese ed altri organismi similari.
              2.  Sono  vietate le intese tra imprese che abbiano per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera  consistente il gioco della concorrenza all'interno
          del  mercato  nazionale o in una sua parte rilevante, anche
          attraverso attivita' consistenti nel:
                a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali;
                b) impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi, o
          gli  accessi  al  mercato,  gli  investimenti,  lo sviluppo
          tecnico o il progresso tecnologico;
                c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
          approvvigionamento;
                d) applicare,  nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti,    condizioni    oggettivamente   diverse   per
          prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
                e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura o secondo
          gli   usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto  con
          l'oggetto dei contratti stessi.
              3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».
              - Si   riporta  l'art.  131,  del  decreto  legislativo
          7 settembre   2005,   n.   209,   recante   «Codice   delle
          assicurazioni  private, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre   2005,  n.  239,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di
          contratto).  -  1. Al fine di garantire la trasparenza e la
          concorrenzialita'  delle  offerte dei servizi assicurativi,
          nonche'  un'adeguata  informazione  ai  soggetti che devono
          adempiere  all'obbligo  di  assicurazione dei veicoli e dei
          natanti,  le  imprese  mettono a disposizione del pubblico,
          presso  ogni  punto di vendita e nei siti internet, la nota
          informativa  e  le  condizioni  di  contratto praticate nel
          territorio della Repubblica.
              2.   La  pubblicita'  dei  premi  e'  attuata  mediante
          preventivi  personalizzati  rilasciati presso ogni punto di
          vendita  dell'impresa  di  assicurazione,  nonche' mediante
          siti  internet  che  permettono  di  ricevere  il  medesimo
          preventivo  per  i  veicoli e per i natanti individuati nel
          regolamento di attuazione.
              2-bis.    Per    l'offerta    di   contratti   relativi
          all'assicurazione   r.c.   auto,  l'intermediario  rilascia
          preventiva  informazione  al  consumatore sulle provvigioni
          riconosciutegli   dall'impresa   o,   distintamente,  dalle
          imprese  per  conto di cui opera. L'informazione e' affissa
          nei  locali  in  cui  l'intermediario opera e risulta nella
          documentazione rilasciata al contraente.
              2-ter.  I  preventivi  e  le  polizze indicano, in modo
          evidenziato,   il   premio   di   tariffa,  la  provvigione
          dell'intermediario,   nonche'  lo  sconto  complessivamente
          riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
              3.  L'ISVAP  determina, con regolamento, gli obblighi a
          carico delle imprese e degli intermediari.».