Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto
1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle
regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta (( ai consumatori )) di polizze relative all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu'
agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il
prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418
del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del
rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per
responsabilita' civile auto.
(( 3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente,
dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei
locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione
rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il
premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo
sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del
contratto».))
Riferimenti normativi:
- Per gli articoli 81, 82, 86 del trattato istitutivo
della Comunita' europea si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1418 del codice civile:
«Art. 1418 (Cause di nullita' del contratto). - Il
contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della
causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'art. 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, concernente «Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
«Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di
concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o
gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».
- Si riporta l'art. 131, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
assicurazioni private, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di
contratto). - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi,
nonche' un'adeguata informazione ai soggetti che devono
adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei
natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico,
presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota
informativa e le condizioni di contratto praticate nel
territorio della Repubblica.
2. La pubblicita' dei premi e' attuata mediante
preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di
vendita dell'impresa di assicurazione, nonche' mediante
siti internet che permettono di ricevere il medesimo
preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel
regolamento di attuazione.
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi
all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni
riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle
imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa
nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione
dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a
carico delle imprese e degli intermediari.».