Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». ))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche
interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 23 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, supplemento ordinario e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n.
326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274,
supplemento ordinario), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 23 (Lotta al carovita). - 1. Previ controlli
operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi
al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli
studi di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono
manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento
dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di
prodotti di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un
apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e
20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare
le iniziative attivate dai comuni e dalle camere di
commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e
sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e
largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di
comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti
telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri
e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle
disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua
ripartizione sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con
quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-ter. Assicurare, avvalendosi dei comuni e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita'
ed all'efficienza della rete distributiva nonche'
dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione e
distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione
di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle
imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di
servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
2-quater. Al fine di garantire l'informazione al
consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei
prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia,
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai
medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi
pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet
e la stipula di convenzioni gratuite con testate
giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del
servizio di telefonia.».
- Si riporta il comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, concernente «Disposizioni urgenti
per le attivita' produttive.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1996, n.
421 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1996, n. 190), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e
gestione del sistema informatico dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso). - 1. E' istituito il
Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e
telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al
quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha
il compito di:
a) realizzare un sistema di collegamento informatico
e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso;
b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in
modo da assicurare la trasparenza della formazione dei
prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
c) provvedere al collegamento con organismi
comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di
raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei
mercati internazionali.
c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche interessate,rilevazioni dei prezzi al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari.
2. Al Consorzio devono partecipare le societa'
consortili a maggioranza di capitale pubblico che
usufruiscono, per la realizzazione dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste
dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli
organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie
per tutti i partecipanti.
4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita'
che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi
dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono
determinate in base alla quantita' di merce movimentata ed
alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione
sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle
quote di partecipazione possedute.
6. A gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la
realizzazione di un programma di investimenti finalizzato
al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le
iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite
massimo di lire 6 miliardi. Tali agevolazioni sono
riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale
pari all'80 per cento delle spese ammesse per la
realizzazione del predetto programma di investimenti. Con
decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
determinare le spese ammissibili e le modalita' di
erogazione del contributo.
7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al
comma 1, le societa' consortili che realizzano mercati
agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
possono eliminare dai programmi di investimento le spese
relative alle funzioni deferite al Consorzio
obbligatorio.».