Art. 9.
Prime  misure  per  il  sistema  informativo  sui prezzi dei prodotti
                           agro-alimentari

  1.  All'articolo 23  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
    «2-quater.  Al  fine  di garantire l'informazione al consumatore,
potenziando  il  sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al   dettaglio   dei   prodotti   agro-alimentari   e   migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali mettono a
disposizione   delle   regioni,   delle  province  e  dei  comuni  il
collegamento   ai   sistemi   informativi  delle  strutture  ad  essi
afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate  d'intesa dai medesimi
Ministeri.
  2-quinquies.  I  dati  aggregati  raccolti sono resi pubblici anche
mediante   la  pubblicazione  sul  sito  internet  e  la  stipula  di
convenzioni  gratuite  con  testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». ))
  2.  All'articolo 2,  comma 1,  del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «c-bis)  effettuare,  a  richiesta  delle amministrazioni pubbliche
interessate,   rilevazioni  dei  prezzi  al  dettaglio  dei  prodotti
agro-alimentari.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  l'art. 23 del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo
          sviluppo  e  per  la  correzione  dell'andamento  dei conti
          pubblici,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 ottobre
          2003,  n. 229, supplemento ordinario e convertito in legge,
          con  modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n.
          326   (Gazzetta   Ufficiale   25 novembre   2003,  n.  274,
          supplemento  ordinario),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.  23  (Lotta  al  carovita).  - 1. Previ controlli
          operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi
          al  consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli
          studi  di  cui  all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
          1993,  n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono
          manifestate,  o  sono in atto, abnormi dinamiche di aumento
          dei prezzi.
              2.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  offerte di
          prodotti  di  consumo a prezzo conveniente, e' istituito un
          apposito  fondo  pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e
          20  milioni  di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare
          le  iniziative  attivate  dai  comuni  e  dalle  camere  di
          commercio,   d'intesa  fra  loro,  mirate  a  promuovere  e
          sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e
          largo   consumo,   nonche'   l'attivazione   di   forme  di
          comunicazione   al  pubblico,  anche  attraverso  strumenti
          telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
          i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri
          e  di  quelli  meritevoli,  o  meno,  in ragione dei prezzi
          praticati.  Le procedure e le modalita' di erogazione delle
          disponibilita'   del   fondo  nonche'  quelle  per  la  sua
          ripartizione  sono  stabilite  con  decreto  di  natura non
          regolamentare,  adottato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze   di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  entro  quaranta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2-bis.  Agli  oneri indicati al comma 2 si provvede con
          quota  parte  delle entrate derivanti dal presente decreto.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              2-ter.  Assicurare,  avvalendosi  dei  comuni  e  delle
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          un  sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita'
          ed   all'efficienza   della   rete   distributiva   nonche'
          dell'intera  filiera  produttiva, comprensiva delle fasi di
          produzione,     trasformazione,    commercializzazione    e
          distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione
          di   appositi   osservatori,  ai  quali  partecipano  anche
          rappresentanti  degli enti locali, delle organizzazioni dei
          consumatori,  delle  associazioni  di  rappresentanza delle
          imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di
          servizi,  delle  imprese  del  commercio  e  dei lavoratori
          dipendenti,   coordinati   da   un  Osservatorio  nazionale
          costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
              2-quater.   Al  fine  di  garantire  l'informazione  al
          consumatore,  potenziando  il sistema della rilevazione dei
          prezzi   all'ingrosso   ed   al   dettaglio   dei  prodotti
          agro-alimentari  e migliorandone l'efficienza ed efficacia,
          il  Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
          politiche   agricole,  alimentari  e  forestali  mettono  a
          disposizione  delle regioni, delle province e dei comuni il
          collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
          afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate d'intesa dai
          medesimi Ministeri.
              2-quinquies.   I  dati  aggregati  raccolti  sono  resi
          pubblici  anche mediante la pubblicazione sul sito internet
          e   la   stipula   di   convenzioni  gratuite  con  testate
          giornalistiche  ed emittenti radio televisive e gestori del
          servizio di telefonia.».
              - Si  riporta il comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge
          17  giugno  1996, n. 321, concernente «Disposizioni urgenti
          per  le  attivita'  produttive.», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140 e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1, della legge 8 agosto 1996, n.
          421  (Gazzetta  Ufficiale  14 agosto  1996,  n.  190), come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e
          gestione    del    sistema    informatico    dei    mercati
          agro-alimentari   all'ingrosso).   -  1.  E'  istituito  il
          Consorzio  obbligatorio  per  il collegamento informatico e
          telematico  dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso, al
          quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha
          il compito di:
                a) realizzare  un sistema di collegamento informatico
          e  telematico  su tutto il territorio nazionale dei mercati
          agro-alimentari all'ingrosso;
                b) gestire  e  diffondere le informazioni raccolte in
          modo  da  assicurare  la  trasparenza  della formazione dei
          prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
                c) provvedere    al    collegamento   con   organismi
          comunitari   ed   extra-comunitari,   anche   al   fine  di
          raccogliere  e diffondere l'informazione sulle tendenze dei
          mercati internazionali.
              c-bis)  effettuare,  a  richiesta delle amministrazioni
          pubbliche  interessate,rilevazioni  dei prezzi al dettaglio
          dei prodotti agro-alimentari.
              2.   Al   Consorzio   devono  partecipare  le  societa'
          consortili   a   maggioranza   di   capitale  pubblico  che
          usufruiscono,    per    la    realizzazione   dei   mercati
          agro-alimentari  all'ingrosso,  delle agevolazioni previste
          dall'art.  11,  comma 16,  della legge 28 febbraio 1986, n.
          41,  e  tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati
          agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
              3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
          statuto  approvato con decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato. Le deliberazioni degli
          organi  del  Consorzio adottate in relazione agli scopi del
          presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie
          per tutti i partecipanti.
              4.  Il  Consorzio  puo', altresi', secondo le modalita'
          che  saranno  stabilite nello statuto erogare servizi a chi
          dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
              5.   Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  sono
          determinate  in base alla quantita' di merce movimentata ed
          alle  merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione
          sono  ripartiti  tra  i  consorziati proporzionalmente alle
          quote di partecipazione possedute.
              6.  A  gravare  sulle  disponibilita'  del Fondo di cui
          all'art.  6  della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
          alle  societa' consortili a partecipazione maggioritaria di
          capitale  pubblico  che  realizzano mercati agro-alimentari
          all'ingrosso,   al   Consorzio   sono   concesse,   per  la
          realizzazione  di  un programma di investimenti finalizzato
          al  raggiungimento  dei  compiti  di  cui  al  comma 1,  le
          agevolazioni  di  cui  all'art.  11,  comma 16, della legge
          28 febbraio  1986,  n.  41,  nella  misura  prevista per le
          iniziative  ubicate  nei territori meridionali e nel limite
          massimo   di   lire  6  miliardi.  Tali  agevolazioni  sono
          riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale
          pari   all'80   per   cento  delle  spese  ammesse  per  la
          realizzazione  del  predetto programma di investimenti. Con
          decreto   di   natura   non   regolamentare   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
          determinare   le   spese  ammissibili  e  le  modalita'  di
          erogazione del contributo.
              7.  Con  l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al
          comma 1,  le  societa'  consortili  che  realizzano mercati
          agro-alimentari  all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
          all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
          possono  eliminare  dai  programmi di investimento le spese
          relative    alle    funzioni    deferite    al    Consorzio
          obbligatorio.».