Art. 9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri. 2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». )) 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, supplemento ordinario e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Lotta al carovita). - 1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi. 2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai comuni e dalle camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-ter. Assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive. 2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri. 2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.». - Si riporta il comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, concernente «Disposizioni urgenti per le attivita' produttive.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1996, n. 421 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1996, n. 190), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso). - 1. E' istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha il compito di: a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso; b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari; c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali. c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari. 2. Al Consorzio devono partecipare le societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali. 3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie per tutti i partecipanti. 4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita' che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo. 5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantita' di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute. 6. A gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi. Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalita' di erogazione del contributo. 7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le societa' consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.».