Art. 10.
                        (Lavoratori studenti)

  I  lavoratori  studenti,  iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio   in   scuole   di   istruzione   primaria,  secondaria  e  di
qualificazione   professionale,   statali,  pareggiate  o  legalmente
riconosciute  o  comunque  abilitate  al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
  I  lavoratori  studenti,  compresi  quelli universitari, che devono
sostenere  prove  di  esame,  hanno  diritto  a  fruire  di  permessi
giornalieri retribuiti.
  Il   datore   di  lavoro  potra'  richiedere  la  produzione  delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e
secondo comma.