Art. 12.
                       (Istituti di patronato)

  Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, per l'adempimento
dei  compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano
di  parita',  la  loro attivita' all'interno dell'azienda, secondo le
modalita' da stabilirsi con accordi aziendali.