Art. 13.
(Mansioni del lavoratore)
L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Ogni patto contrario e' nullo".