Art. 2.
(Guardie giurate)
Il datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate,
di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela
del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o
fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attivita' lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali
non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivita',
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo
comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata
delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del
lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio,
salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi piu' gravi.