Art. 2.
                          (Guardie giurate)

  Il  datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate,
di  cui  agli  articoli  133 e seguenti del testo unico approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela
del patrimonio aziendale.
  Le  guardie  giurate  non possono contestare ai lavoratori azioni o
fatti  diversi  da  quelli  che  attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
  E'  fatto  divieto  al  datore  di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attivita'  lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali
non  possono  accedere  nei  locali  dove  si  svolge tale attivita',
durante  lo  svolgimento  della  stessa,  se  non eccezionalmente per
specifiche  e  motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo
comma,  in  caso  di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato
del  lavoro  ne  promuove  presso  il  questore  la  sospensione  dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi piu' gravi.