Art. 2. 
                          (Guardie giurate) 
 
  Il datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari  giurate,
di cui agli articoli 133 e seguenti del  testo  unico  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per  scopi  di  tutela
del patrimonio aziendale. 
  Le guardie giurate non possono contestare ai  lavoratori  azioni  o
fatti diversi da quelli che  attengono  alla  tutela  del  patrimonio
aziendale. 
  E' fatto divieto al datore di  lavoro  di  adibire  alla  vigilanza
sull'attivita' lavorativa le guardie di cui al primo comma, le  quali
non possono accedere  nei  locali  dove  si  svolge  tale  attivita',
durante lo svolgimento  della  stessa,  se  non  eccezionalmente  per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui  al  primo
comma. 
  In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata
delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  l'Ispettorato  del
lavoro ne promuove presso il questore la  sospensione  dal  servizio,
salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del  prefetto
nei casi piu' gravi.