Art. 5.
(Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla
idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo delle assenze per infermita' puo' essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di
lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la idoneita'
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.