Art. 5.
                       (Accertamenti sanitari)

  Sono  vietati  accertamenti  da  parte  del  datore di lavoro sulla
idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
  Il  controllo  delle  assenze per infermita' puo' essere effettuato
soltanto  attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti,  i  quali  sono  tenuti  a  compierlo quando il datore di
lavoro lo richieda.
  Il  datore  di  lavoro  ha facolta' di far controllare la idoneita'
fisica   del  lavoratore  da  parte  di  enti  pubblici  ed  istituti
specializzati di diritto pubblico.