Art. 7. 
                       (Sanzioni disciplinari) 
 
  Le norme disciplinari relative alle sanzioni,  alle  infrazioni  in
relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata  ed  alle
procedure di contestazione delle  stesse,  devono  essere  portate  a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile  a
tutti. Esse devono  applicare  quanto  in  materia  e'  stabilito  da
accordi e contratti di lavoro ove esistano. 
  Il  datore  di  lavoro  non  puo'  adottare   alcun   provvedimento
disciplinare   nei   confronti   del   lavoratore    senza    avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo  sentito  a  sua
difesa. 
  Il  lavoratore  potra'  farsi  assistere   da   un   rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 
  Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n.  604,
non possono essere  disposte  sanzioni  disciplinari  che  comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;  inoltre  la  multa  non
puo' essere disposta per un importo superiore  a  quattro  ore  della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla  retribuzione
per piu' di dieci giorni. 
  In  ogni  caso,  i  provvedimenti  disciplinari  piu'   gravi   del
rimprovero verbale, non possono  essere  applicati  prima  che  siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per  iscritto  del  fatto
che vi ha dato causa. 
  Salvo analoghe  procedure  previste  dai  contratti  collettivi  di
lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria,
il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione  disciplinare
puo'  promuovere,  nei  venti  giorni  successivi,  anche  per  mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca  mandato,
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione, di un collegio di  conciliazione  ed  arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da  un  terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto  di  accordo,  nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 
  Qualora il datore  di  lavoro  non  provveda,  entro  dieci  giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui  al  comma  precedente,  la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di  lavoro  adisce
l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa  fino
alla definizione del giudizio. 
  Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.