Art. 8.
(Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.