Art. 10.

  Al  fine  di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte
di  cinque  consigli  regionali,  il  consiglio regionale che intende
assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.
  La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal
consiglio  regionale  con  il  voto della maggioranza dei consiglieri
assegnati  alla  regione,  e deve contenere l'indicazione della legge
costituzionale  nei  confronti  della  quale  si  vuole promuovere il
referendum,   con   gli   elementi   di   identificazione   stabiliti
nell'articolo 4.
  Quando  abbia  approvato  tale  deliberazione,  il consiglio stesso
procede  alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo
e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.
  Tali  deliberazioni  sono  comunicate,  a cura della segreteria del
consiglio  che  per  primo  le ha approvate, ai consigli regionali di
tutte  le  altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino
uguale  deliberazione,  a  darne  notizia  al  consiglio che ha preso
l'iniziativa, perche' vi dia seguito.
  Le  segreterie  dei  consigli  regionali  che abbiano adottato tale
deliberazione   e   abbiano  nominato  i  propri  delegati  ne  danno
comunicazione   alla   segreteria   del   consiglio   che   ha  preso
l'iniziativa, perche' vi sia dato seguito.