Art. 11.

  I  delegati  di  non meno di cinque consigli regionali, che abbiano
approvato  identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di
richiesta,  e  lo  presentano  personalmente,  entro  tre  mesi dalla
pubblicazione  di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di
cassazione,  unitamente  alle copie autentiche delle deliberazioni di
richiesta  di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun
consiglio regionale.
  Del  deposito  si  da'  atto  in  processo verbale con le modalita'
stabilite  dal  terzo  e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene
redatto  in  sei  o  piu'  originali,  in modo che un originale possa
essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.