Art. 12.

  Presso la Corte di cassazione e' costituito un Ufficio centrale per
il  referendum,  composto  di  tutti i presidenti titolari di sezione
della Corte di cassazione e presieduto dal piu' anziano tra essi.
  L'Ufficio  centrale  per il referendum verifica che la richiesta di
referendum   sia   conforme   alle   norme  dell'articolo  138  della
Costituzione e della legge.
  L'Ufficio  centrale decide, con ordinanza, sulla legittimita' della
richiesta  entro  30  giorni  dalla sua presentazione. Esso contesta,
entro  lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarita'.
Se,  in  base  alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5
giorni,  l'Ufficio  ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro
lo  stesso  termine  di  5  giorni, i presentatori possono dichiarare
all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarita' contestate, ma
debbono  provvedervi  entro  il termine massimo di venti giorni dalla
data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si
pronuncia definitivamente sulla legittimita' della richiesta.
  Per  la  validita'  delle  operazioni  dell'Ufficio centrale per il
referendum basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la
qualita' per intervenire.