Art. 12. Presso la Corte di cassazione e' costituito un Ufficio centrale per il referendum, composto di tutti i presidenti titolari di sezione della Corte di cassazione e presieduto dal piu' anziano tra essi. L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge. L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimita' della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarita'. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarita' contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimita' della richiesta. Per la validita' delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualita' per intervenire.