Art. 13.

  L'ordinanza  dell'Ufficio  centrale  che  decide sulla legittimita'
della   richiesta  di  referendum  e'  immediatamente  comunicata  al
Presidente   della   Repubblica,   ai  Presidenti  delle  Camere,  al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed al Presidente della Corte
costituzionale.
  Essa  deve  essere  notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro
cinque  giorni,  rispettivamente  ai  tre  delegati  dei parlamentari
richiedenti,  oppure  ai  presentatori  della  richiesta dei 500 mila
elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.