Art. 14. Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimita' della richiesta, la legge costituzionale, sempreche' sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 37 viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato; La richiesta di referendum presentata in data ... e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data ...; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".