Art. 14. 
 
  Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimita'
della richiesta, la legge costituzionale, sempreche' sia  decorso  il
termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 37  viene
promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula: 
  "La Camera dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato; 
  La  richiesta  di  referendum  presentata  in  data  ...  e'  stata
dichiarata  illegittima  dall'Ufficio   centrale   della   Corte   di
cassazione con sua ordinanza in data ...; 
  Il  Presidente  della  Repubblica  promulga   la   seguente   legge
costituzionale: 
 
                         (Testo della legge) 
 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti
della Repubblica italiana. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".