Art. 15. 
 
  Il  referendum  e'  indetto  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  entro
sessanta giorni  dalla  comunicazione  dell'ordinanza  che  lo  abbia
ammesso. 
  La data del referendum e' fissata in una domenica compresa  tra  il
50° ed il 70°  giorno  successivo  alla  emanazione  del  decreto  di
indizione. 
  Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma  dell'articolo  3,
del testo di un'altra legge di  revisione  della  Costituzione  o  di
un'altra legge costituzionale, il Presidente  della  Repubblica  puo'
ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo  comma
del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due
referendum costituzionali si svolgano  contemporaneamente  con  unica
convocazione degli elettori per il medesimo giorno.