Art. 17.

  La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con
voto diretto, libero e segreto.
  L'elettorato  attivo,  la tenuta e la revisione annuale delle liste
elettorali,  la  ripartizione  dei  comuni in sezioni elettorali e la
scelta  dei  luoghi  di riunione sono disciplinati dalle disposizioni
del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.