Art. 18.

  I  certificati  di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati
entro  il  trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
decreto  che  indice  il  referendum  e sono consegnati agli elettori
entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
  I  certificati  non  recapitati  al  domicilio  degli elettori ed i
duplicati  possono  essere  ritirati  presso l'ufficio comunale dagli
elettori   medesimi,   a   decorrere  dal  quarantacinquesimo  giorno
successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.