Art. 2. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato. Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".