Art. 2.

  La  promulgazione  delle  leggi  costituzionali  approvate  con  la
maggioranza   prevista   dal  terzo  comma  dell'articolo  138  della
Costituzione, e' espressa con la formula seguente:
  "La  Camera  dei  deputati e il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato.
  Il   Presidente   della   Repubblica  promulga  la  seguente  legge
costituzionale:

                         (Testo della legge)

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".