Art. 20.

  Le  schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e
di  identico  colore,  sono fornite dal Ministero dell'interno con le
caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B
allegate alla presente legge.
  Esse  contengono  il  quesito formulato a termini dell'articolo 16,
letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
  Qualora  nello  stesso  giorno  debbano  svolgersi  piu' referendum
costituzionali, all'elettore vengono consegnate piu' schede di colore
diverso.
  L'elettore  vota  tracciando  sulla  scheda  con la matita un segno
sulla  risposta  da  lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la
contiene.
  Nel  caso  di  cui  al  terzo  comma,  l'Ufficio  di sezione per il
referendum  osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.