Art. 20. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi piu' referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate piu' schede di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.