Art. 22.

  L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di
tutti  gli  Uffici  provinciali  ed  i relativi allegati, procede, in
pubblica  adunanza,  con  l'intervento del procuratore generale della
Corte  di  cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale
dei    calcoli   da   esperti   designati   dal   primo   presidente,
all'accertamento  della  somma  dei voti validi favorevoli e dei voti
validi  contrari  alla legge di revisione costituzionale o alla legge
costituzionale  su  cui  si vota e alla conseguente proclamazione dei
risultati del referendum.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate dal cancelliere capo
della  Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in
cinque esemplari.
  Un  esemplare  e'  depositato  presso la cancelleria della Corte di
cassazione,  unitamente  ai  verbali  ed agli atti relativi trasmessi
dagli  Uffici  provinciali  per  il referendum. I rimanenti esemplari
sono  trasmessi  rispettivamente  al  Presidente della Repubblica, ai
Presidenti  delle  due  Camere  ed  al  Ministro  per  la grazia e la
giustizia.