Art. 24.

  L'Ufficio  centrale  procede  alla  proclamazione dei risultati del
referendum,  mediante  attestazione  che  la legge di revisione della
Costituzione  o  la  legge  costituzionale sottoposta a referendum ha
riportato,  considerando  i  voti  validi,  un maggior numero di voti
affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in
caso  contrario,  che  il numero dei voti affermativi non e' maggiore
del numero dei voti negativi.