Art. 25.

  Il  Presidente  della  Repubblica,  in  base  al verbale che gli e'
trasmesso  dall'Ufficio  centrale  per il referendum, qualora risulti
che  la  legge  sottoposta  a  referendum  abbia riportato un maggior
numero  di  voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la
formula seguente:
  "La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
  Il referendum indetto in data... ha dato risultato favorevole;
  Il   Presidente   della   Repubblica  promulga  la  seguente  legge
costituzionale:

                         (Testo della legge)

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare seme legge dello Stato".