Art. 3. 
 
  Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal
primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per  la
grazia e la giustizia deve provvedere  alla  immediata  pubblicazione
della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo  "Testo  di  legge
costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta,
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera",  completato
dalla data della sua approvazione finale  da  parte  delle  Camere  e
preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri
di  una  Camera,  o  cinquecentomila  elettori,  o  cinque   consigli
regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. 
  La legge di cui al comma  precedente  e'  inserita  nella  Gazzetta
Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi,  senza
numero d'ordine e senza formula di promulgazione.